(Provincia di Trento) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 14 agosto 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visto l'art. 86 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 nel quale e' stabilito che a cura dell'Amministrazione deve essere fornito, secondo criteri e modalita' determinati con apposite norme regolamentari dalla Giunta provinciale, il necessario corredo al personale cui sia fatto obbligo d'indossare l'uniforme o che per ragioni di servizio debba utilizzare particolari equipaggiamenti; Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg., registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1990, registro n. 24, foglio n. 43, avente per oggetto «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 946 di data 11 maggio 2007, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento avente ad oggetto: «Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg. (Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario)», Emana il seguente regolamento: Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2007, registro n. 1, foglio n. 11. Art. 1. Aggiunta dell'art. 4-ter al decreto Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg. 1. Dopo l'art. 4-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg. e' aggiunto in fine il seguente: «Art. 4-ter. - 1. Al personale appartenente alle strutture del dipartimento competente in materia di protezione civile, a cui sono attribuite le funzioni e i compiti di protezione civile, l'amministrazione fornisce il vestiario uniforme in modo da soddisfare le esigenze di funzionalita' e di identificazione nello svolgimento delle attivita' di competenza. Il dirigente generale, su proposta dei dirigenti dei servizi appartenenti al dipartimento competente in materia di protezione civile, individua il personale a cui spetta l'uniforme in relazione agli effettivi compiti di protezione civile attribuiti, tenuto conto delle risorse a disposizione. 2. Al personale di cui al comma 1 e' fatto obbligo di indossare il vestiario uniforme durante il servizio, qualora sia impegnato nelle attivita' di protezione civile in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza o all'emissione di un avviso di allerta. 3. Le caratteristiche della foggia dell'uniforme, gli effetti di vestiario, che la compongono e i distintivi nonche', ai fini della necessaria rinnovazione, i prescritti periodi minimi d'uso sono descritti nella tabella allegato A al presente decreto. 4. Con appositi atti il dirigente generale del dipartimento competente in materia di protezione civile puo' provvedere per quanto concerne le modalita' di utilizzo facoltativo delle uniformi in relazione a circostanze concrete. 5. Agli adempimenti per la fornitura dei capi di vestiario di cui al comma 1 provvede, su richiesta del dipartimento competente in materia di protezione civile, che indica anche eventuali ulteriori dettagli, il servizio edilizia pubblica e logistica. Con le stesse modalita' si provvede all'eventuale integrazione delle uniformi con capi di vestiario non previsti nella tabella di cui al comma 3 o alla parziale o totale rinnovazione delle uniformi stesse prima della scadenza del prescritto periodo minimo d'uso per qualsiasi motivo. 6. Per quanto non diversamente disposto da questo articolo si applica l'art. 4 di questo decreto».