(Provincia di Trento)
(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 33 del 14 agosto 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n. 670,  recante  «Approvazione  del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
provincia  emana,  con  suo  decreto,  i regolamenti deliberati dalla
giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  punto  1)  del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla
Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
   Visto  l'art. 86 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 nel
quale  e'  stabilito  che  a  cura  dell'Amministrazione  deve essere
fornito,  secondo  criteri e modalita' determinati con apposite norme
regolamentari  dalla  Giunta  provinciale,  il  necessario corredo al
personale  cui  sia  fatto  obbligo  d'indossare l'uniforme o che per
ragioni di servizio debba utilizzare particolari equipaggiamenti;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  giunta  provinciale 28
febbraio  1990,  n. 7-20/Leg.,  registrato  alla Corte dei conti il 3
aprile  1990,  registro  n. 24,  foglio  n. 43,  avente  per  oggetto
«Regolamento  per  la  fornitura  a  singole  categorie di dipendenti
provinciali  di uniformi e di oggetti di corredo nonche' per l'uso di
detti capi di vestiario»;
   Vista  la deliberazione della Giunta provinciale n. 946 di data 11
maggio 2007, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento
avente  ad  oggetto:  «Modificazioni  al decreto del Presidente della
Giunta provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg. (Regolamento per la
fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e
di oggetti di corredo nonche' per l'uso di detti capi di vestiario)»,
                                Emana
   il seguente regolamento:
   Registrato  alla Corte dei conti il 30 luglio 2007, registro n. 1,
foglio n. 11.
                               Art. 1.
Aggiunta   dell'art.   4-ter   al  decreto  Presidente  della  Giunta
             provinciale 28 febbraio 1990, n. 7-20/Leg.

   1.  Dopo  l'art.  4-bis  del  decreto  del Presidente della Giunta
provinciale  28  febbraio  1990,  n. 7-20/Leg. e' aggiunto in fine il
seguente:
   «Art.  4-ter.  -  1.  Al personale appartenente alle strutture del
dipartimento  competente  in materia di protezione civile, a cui sono
attribuite   le   funzioni   e   i   compiti  di  protezione  civile,
l'amministrazione   fornisce   il   vestiario  uniforme  in  modo  da
soddisfare  le  esigenze  di funzionalita' e di identificazione nello
svolgimento  delle attivita' di competenza. Il dirigente generale, su
proposta  dei  dirigenti  dei  servizi  appartenenti  al dipartimento
competente  in materia di protezione civile, individua il personale a
cui   spetta  l'uniforme  in  relazione  agli  effettivi  compiti  di
protezione   civile   attribuiti,   tenuto   conto  delle  risorse  a
disposizione.
   2. Al personale di cui al comma 1 e' fatto obbligo di indossare il
vestiario  uniforme  durante il servizio, qualora sia impegnato nelle
attivita'  di  protezione  civile in seguito alla dichiarazione dello
stato di emergenza o all'emissione di un avviso di allerta.
   3.  Le  caratteristiche della foggia dell'uniforme, gli effetti di
vestiario,  che  la  compongono e i distintivi nonche', ai fini della
necessaria  rinnovazione,  i  prescritti  periodi  minimi  d'uso sono
descritti nella tabella allegato A al presente decreto.
   4.  Con  appositi  atti  il  dirigente  generale  del dipartimento
competente in materia di protezione civile puo' provvedere per quanto
concerne  le  modalita'  di  utilizzo  facoltativo  delle uniformi in
relazione a circostanze concrete.
   5.  Agli adempimenti per la fornitura dei capi di vestiario di cui
al  comma  1  provvede,  su  richiesta del dipartimento competente in
materia  di  protezione  civile, che indica anche eventuali ulteriori
dettagli,  il  servizio  edilizia pubblica e logistica. Con le stesse
modalita'  si  provvede all'eventuale integrazione delle uniformi con
capi di vestiario non previsti nella tabella di cui al comma 3 o alla
parziale  o  totale  rinnovazione  delle  uniformi stesse prima della
scadenza del prescritto periodo minimo d'uso per qualsiasi motivo.
   6.  Per  quanto  non  diversamente  disposto da questo articolo si
applica l'art. 4 di questo decreto».