(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 38 del 22 settembre 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Richiamata  la  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive
modificazioni  ed,  in  particolare  l'Art.  30  ai sensi del quale i
criteri  e  le  modalita'  ai quali l'Amministrazione regionale e gli
Enti  regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono
predeterminati  con  regolamento,  qualora non siano gia' previsti in
legge;
    Richiamata  la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 e successive
modificazioni «Disciplina organica del turismo»;
    Visto  l'Art. 7, comma 74, della legge regionale 29 gennaio 2003,
n.  1,  che  prevede la concessione di finanziamenti a soggetti terzi
per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza
turistica individuate dalla giunta regionale;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n.
0128/Pres.  con  il  quale e' stato approvato il Regolamento previsto
dal comma 75 dell'Art. 7, della legge regionale n. l/2003;
    Visti i successivi decreti del Presidente della Regione 11 agosto
2003,   n.  0289/Pres.  e  24 ottobre  2003,  n.  0392/Pres.  recanti
modifiche  ed  integrazioni  al Regolamento approvato con decreto del
Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres.;
    Vista  la legge regionale 22 febbraio 2000, n.2, Art. 6, commi da
137  a  139,  con la quale si autorizza l'amministrazione regionale a
concedere  finanziamenti  a favore di soggetti pubblici e privati per
la  realizzazione  di  progetti  mirati alla promozione dell'immagine
della  Regione Friuli-Venezia Giulia e per l'incremento del movimento
turistico verso la stessa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2004, n.
081/Pres.  con il quale e' stato approvato il Regolamento concernente
criteri  e  modalita'  per la concessione dei finanziamenti di cui ai
commi  da  137  a  139  dell'Art. 6 della legge regionale 22 febbraio
2000, n. 2;
    Preso  atto  che,  essendo  sostanzialmente  affini le iniziative
finanziabili  ai  sensi  delle  richiamate legge regionale n. 1/2003,
Art.  7,  comma 74  e  legge regionale 2/2000, Art. 6, commi da 137 a
139, si ravvisa l'opportunita' che criteri e modalita' di concessione
degli incentivi vadano disciplinati con un unico Regolamento;
    Ritenuto,  pertanto, di abrogare i regolamenti sopra richiamati e
di  approvare  un  nuovo  Regolamento nel testo che in allegato forma
parte integrante del presente atto;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2088 del
5 agosto 2004;
                              Decreta:

    E' approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalita'
per  la  concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e
privati  ai  sensi  dell'Art.  6,  commi  da  137  a  139 della legge
regionale  22 febbraio 2000, n. 2 e dell'Art. 7, comma 74 della legge
regionale  29 gennaio  2003,  n.  1»  nel  testo allegato al presente
decreto quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente
della   Regione   13 maggio   2003,   n.   0128/Pres.   e  successive
modificazioni ed integrazioni ed il regolamento approvato con decreto
del Presidente della Regione 19 marzo 2004, n. 081/Pres.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
        Trieste, 24 agosto 2004
                                ILLY