(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 22 settembre 2004) IL PRESIDENTE Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed, in particolare l'Art. 30 ai sensi del quale i criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti in legge; Richiamata la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 e successive modificazioni «Disciplina organica del turismo»; Visto l'Art. 7, comma 74, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che prevede la concessione di finanziamenti a soggetti terzi per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica individuate dalla giunta regionale; Visto il decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres. con il quale e' stato approvato il Regolamento previsto dal comma 75 dell'Art. 7, della legge regionale n. l/2003; Visti i successivi decreti del Presidente della Regione 11 agosto 2003, n. 0289/Pres. e 24 ottobre 2003, n. 0392/Pres. recanti modifiche ed integrazioni al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres.; Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n.2, Art. 6, commi da 137 a 139, con la quale si autorizza l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati alla promozione dell'immagine della Regione Friuli-Venezia Giulia e per l'incremento del movimento turistico verso la stessa; Visto il decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2004, n. 081/Pres. con il quale e' stato approvato il Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi da 137 a 139 dell'Art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2; Preso atto che, essendo sostanzialmente affini le iniziative finanziabili ai sensi delle richiamate legge regionale n. 1/2003, Art. 7, comma 74 e legge regionale 2/2000, Art. 6, commi da 137 a 139, si ravvisa l'opportunita' che criteri e modalita' di concessione degli incentivi vadano disciplinati con un unico Regolamento; Ritenuto, pertanto, di abrogare i regolamenti sopra richiamati e di approvare un nuovo Regolamento nel testo che in allegato forma parte integrante del presente atto; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2088 del 5 agosto 2004; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'Art. 6, commi da 137 a 139 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e dell'Art. 7, comma 74 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1» nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 maggio 2003, n. 0128/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2004, n. 081/Pres. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 24 agosto 2004 ILLY