(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       35 del 28 agosto 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

1.  La presente legge disciplina, con riferimento all'Amministrazione
regionale,  di  seguito  denominata  Amministrazione, il procedimento
amministrativo,   l'accesso   ai   documenti   amministrativi   e  le
dichiarazioni  sostitutive di certificazione e di atto di notorieta'.
2. Gli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54
(Sistema  delle  autonomie in Valle d'Aosta), e gli enti pubblici non
economici  dipendenti  dalla  Regione disciplinano, nell'ambito della
loro  autonomia organizzativa e regolamentare, le materie relative al
procedimento  amministrativo, alla concessione di vantaggi economici,
alle  modalita'  di  esercizio e ai casi di esclusione dal diritto di
accesso,  nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. A
tal  fine  restano valide, se non in contrasto con la presente legge,
le  norme  vigenti.  In  mancanza  si applicano le disposizioni della
presente legge.
3.  Gli enti locali adottano i regolamenti di cui al comma 2 entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.
4.   I   soggetti   privati   preposti   all'esercizio  di  attivita'
amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui all'art. 2,
comma 1.