(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 29 agosto 2007)
                            IL PRESIDENTE
Vista  la  legge  regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di
interventi  e  servizi  per  la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale»;
Visto  l'art. 41 della su citata legge regionale n. 6/2006 «Fondo per
l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine» (FAP);
Visto  in  particolare  il  comma  3, dell'articolo medesimo il quale
dispone  che  alla  ripartizione  tra  gli  enti gestori del Servizio
sociale   dei  Comuni  si  provvede  secondo  criteri  stabiliti  con
provvedimento della giunta regionale;
Richiamata  la  delibera  n.  32  dd. 12 gennaio 2007 con la quale la
giunta  regionale  ha,  tra  l'altro,  stabilito che in sede di prima
applicazione  del  FAP  e ferma restando la ripartizione territoriale
delle   risorse   da   effettuarsi   con   l'apposito  atto  previsto
dall'articolo  41  comma  3  della  legge  regionale  n. 6/2006 venga
destinato  l'importo di euro 1.200.000,00 per gli interventi previsti
all'articolo   8   del  «Regolamento  di  attuazione  del  Fondo  per
l'autonomia  possibile  e  per  l'assistenza  a  lungo termine di cui
all'articolo  41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6» approvato
con.  decreto del Presidente della Regione 035/Pres. d.d. 21 febbraio
2007;
Preso  altresi'  atto  che  la medesima deliberazione stabilisce che,
della  quota  disponibile  rimanente  come  ripartita  con  i criteri
indicati  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento, gli enti
gestori del Servizio sociale dei Comuni destinino non meno del 15% di
quanto   loro   assegnato   al  finanziamento  di  progetti  di  vita
indipendente  di  cui  all'articolo  7  del  citato  «Regolamento  di
attuazione  del  Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a
lungo  termine  di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo
2006, n. 6»;
Atteso che la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria  regionale,  nella  seduta  del  25  maggio  2007, ha
espresso parere favorevole ai criteri individuati nel testo allegato,
cosi' come previsto all'art. 1 della legge regionale n. 8/2001;
Preso  atto  che il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del
25  luglio  2007  ha  altresi  espresso  parere  favorevole cosi come
previsto dall'articolo 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;
Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 1888 del 27
luglio 2007;
                              Decreta:
1.  E' approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri di
riparto e modalita' di utilizzo del Fondo per l'autonomia possibile e
per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 comma 3 della
legge  regionale  31 marzo 2006 n. 6», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
3.  Il  presente  decreto  verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY
(Omissis)