(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 29 agosto 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»; Visto l'art. 41 della su citata legge regionale n. 6/2006 «Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine» (FAP); Visto in particolare il comma 3, dell'articolo medesimo il quale dispone che alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con provvedimento della giunta regionale; Richiamata la delibera n. 32 dd. 12 gennaio 2007 con la quale la giunta regionale ha, tra l'altro, stabilito che in sede di prima applicazione del FAP e ferma restando la ripartizione territoriale delle risorse da effettuarsi con l'apposito atto previsto dall'articolo 41 comma 3 della legge regionale n. 6/2006 venga destinato l'importo di euro 1.200.000,00 per gli interventi previsti all'articolo 8 del «Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6» approvato con. decreto del Presidente della Regione 035/Pres. d.d. 21 febbraio 2007; Preso altresi' atto che la medesima deliberazione stabilisce che, della quota disponibile rimanente come ripartita con i criteri indicati nel testo allegato al presente provvedimento, gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni destinino non meno del 15% di quanto loro assegnato al finanziamento di progetti di vita indipendente di cui all'articolo 7 del citato «Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6»; Atteso che la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, nella seduta del 25 maggio 2007, ha espresso parere favorevole ai criteri individuati nel testo allegato, cosi' come previsto all'art. 1 della legge regionale n. 8/2001; Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2007 ha altresi espresso parere favorevole cosi come previsto dall'articolo 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1888 del 27 luglio 2007; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e modalita' di utilizzo del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. ILLY (Omissis)