IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto  comma,  cosi'  come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66 comma 3, dello statuto;
Visto  il  proprio  decreto  23  aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di
attuazione  del  testo  unico  delle  leggi  regionali  in materia di
turismo «Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»);
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 21 maggio 2007,
n.  9,  adottata  previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico
della  programmazione,  delle  competenti  strutture regionali di cui
all'art.  29  della  legge  regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa
raggiunta  al  Tavolo di concertazione istituzionale e dell'esito del
tavolo  di  concertazione  generale  e  trasmessa  al  Presidente del
consiglio  regionale  e  al consiglio delle autonomie locali, ai fini
dell'acquisizione  dei  pareri  previsti  dall'art.  42,  comma  2, e
dall'art. 66, comma 3, dello statuto regionale;
Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  dalla  5ª commissione
consiliare nella seduta del 12 luglio 2007, con cui si propongono una
raccomandazione e un invito;
Dato  atto  del  non accoglimento delle indicazioni proposte dalla 5ª
commissione consiliare;
Dato  atto del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali
espresso nella seduta del 22 giugno 2007;
Vista  la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 565
con  la  quale  sono  state  approvate  le  modifiche  al regolamento
regionale  emanato  con decreto del Presidente della giunta regionale
23  aprile  2001,  n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico
delle leggi regionali in materia di turismo «Legge regionale 23 marzo
2000, n. 42»).
                               Art. 1.
Modifiche   all'art.   4  del  decreto  del  Presidente  della giunta
                       regionale n. 18/R/2001

1.  Il  comma  1  dell'art. 4 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n.18/R (Regolamento
di  attuazione  del  Testo  unico delle leggi regionali in materia di
turismo  «legge  regionale 23  marzo  2000, n. 42») e' sostituito dal
seguente:  «1.  I  segni  distintivi che contrassegnano gli uffici di
informazione  regionale  e  locale  al  fine  di  offrire un'immagine
unitaria  dei  servizi  di informazione ed accoglienza, sono definiti
con  atto  del  dirigente  della competente struttura regionale. Essi
sono  utilizzati  per la segnaletica stradale, compatibilmente con la
normativa  statale  in  materia,  per  le  insegne  esterne  e  per i
contrassegni  del  personale  di  contatto  in  servizio  presso  gli
uffici».