IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66 comma 3, dello statuto; Visto il proprio decreto 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»); Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 21 maggio 2007, n. 9, adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione istituzionale e dell'esito del tavolo di concertazione generale e trasmessa al Presidente del consiglio regionale e al consiglio delle autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 42, comma 2, e dall'art. 66, comma 3, dello statuto regionale; Preso atto del parere favorevole espresso dalla 5ª commissione consiliare nella seduta del 12 luglio 2007, con cui si propongono una raccomandazione e un invito; Dato atto del non accoglimento delle indicazioni proposte dalla 5ª commissione consiliare; Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 22 giugno 2007; Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 565 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42»). Art. 1. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n.18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «legge regionale 23 marzo 2000, n. 42») e' sostituito dal seguente: «1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione regionale e locale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale. Essi sono utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici».