Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 30
                            aprile 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

1.  La  Regione,  in considerazione della grave situazione di degrado
urbanistico  ambientale  ed igienico sanitario nel proprio territorio
dovuta  alla presenza di numerosi nuclei edilizi abusivi, concorre al
finanziamento   per  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione
primaria  e  di interventi di risanamento e riqualificazione dei beni
paesaggistici  compromessi  o  degradati  negli  ambiti  territoriali
interessati  dalla  presenza  dei nuclei stessi. 2. Ai fini di cui al
comma  1,  la  giunta  regionale ogni anno con propria deliberazione,
sentite  le  competenti  commissioni  consiliari  e  avvalendosi  del
supporto  dell'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio di cui
alla  legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia
di  definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche, provvede
all'individuazione   degli   ambiti   territoriali   d'intervento  da
ammettere  a  finanziamento  e  definisce il termine entro il quale i
comuni,  ricadenti negli ambiti stessi, provvedono alla presentazione
alla Regione del relativo programma di interventi.