(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 2007) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Sostituzione dell'art. 403 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni 1. L'articolo 403 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 403 (Assistenza). -- 1. L'amministrazione, qualora si avvalga del dopo lavoro per le attivita' di assistenza di seguito elencate, provvede ad erogare allo stesso, nell'ammontare annualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione, e sulla base di specifico programma predisposto dal consiglio direttivo di tale organismo, contributi per il finanziamento: a) della compartecipazione alle spese per acquisto testi scolastici per i figli dei dipendenti; b) della compartecipazione alle spese relative a soggiorni estivi dei figli dei dipendenti; e) dell'organizzazione di viaggi e soggiorni di studio, educativi e culturali con partecipazione economica dei fruitori; d) di iniziative e di manifestazioni di natura assistenziale, culturale, educativa e ricreativa. 2. Il dopo lavoro e' tenuto a presentare annualmente idonea rendicontazione in ordine alle attivita' svolte ai sensi del comma 1, con allegata una relazione di conformita' redatta dal collegio sindacale del dopo lavoro stesso. 3. L'amministrazione, in considerazione delle finalita' perseguite e delle attivita' svolte dal dopo lavoro, assicura allo stesso l'uso gratuito dei locali, nonche' delle utenze e dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle suddette attivita».