(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10
                            maggio 2007)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                             Ha adottato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Sostituzione  dell'art.  403  del  regolamento  regionale n. 1/2002 e
                      successive modificazioni

1.  L'articolo  403  del regolamento regionale n. 1/2002 e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 403 (Assistenza). --
1.  L'amministrazione,  qualora  si  avvalga  del  dopo lavoro per le
attivita' di assistenza di seguito elencate, provvede ad erogare allo
stesso,  nell'ammontare annualmente stabilito in sede di approvazione
del  bilancio  di previsione della Regione, e sulla base di specifico
programma  predisposto  dal  consiglio  direttivo  di tale organismo,
contributi per il finanziamento:
a)  della  compartecipazione alle spese per acquisto testi scolastici
per i figli dei dipendenti;
b) della compartecipazione alle spese relative a soggiorni estivi dei
figli dei dipendenti;
e)  dell'organizzazione  di viaggi e soggiorni di studio, educativi e
culturali con partecipazione economica dei fruitori;
d)  di  iniziative  e  di  manifestazioni  di  natura  assistenziale,
culturale, educativa e ricreativa.
2.   Il  dopo  lavoro  e'  tenuto  a  presentare  annualmente  idonea
rendicontazione in ordine alle attivita' svolte ai sensi del comma 1,
con  allegata  una  relazione  di  conformita'  redatta  dal collegio
sindacale del dopo lavoro stesso.
3.  L'amministrazione, in considerazione delle finalita' perseguite e
delle  attivita'  svolte  dal dopo lavoro, assicura allo stesso l'uso
gratuito  dei  locali,  nonche'  delle  utenze e dei beni strumentali
necessari per lo svolgimento delle suddette attivita».