(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20 luglio 2007) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato), gli aspetti formativi concernenti il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della citata legge regionale, di seguito denominata legge regionale, ed in particolare: a) i criteri per il rilascio del parere di conformita', di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale; b) il modello per la predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio, di cui all'art. 4 della legge regionale; c) le ulteriori modalita' di svolgimento della formazione formale, di cui all'art. 5, comma 4, e della formazione del tutore aziendale, di cui all'art. 10, comma 5, lettera- a), della legge regionale; d) il rilascio della dichiarazione di possesso della capacita' formativa delle imprese per l'erogazione della formazione formale interna e dei relativi requisiti, di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale; e) le modalita' di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi e le modalita' per la registrazione nel libretto formativo, di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale; f) le modalita' per l'ammissione agli esami per il conseguimento della qualifica professionale, di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale; g) le modalita' di adeguamento alla legge regionale delle sperimentazioni sull'apprendistato professionalizzante gia' avviate, di cui all'art. 14, comma 2, della legge stessa; h) la percentuale e le modalita' di erogazione dell'incentivo economico, di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale; i) il monitoraggio sull'applicazione del presente regolamento. 2. La disciplina relativa agli aspetti formativi concernenti il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'art. 1, comma 2, lettera- b), della legge regionale, e' rinviata ad un successivo regolamento.