(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20
                            luglio 2007)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                             Ha adottato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

1.   Le   disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano,  in
attuazione  di  quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 10
agosto   2006,   n.   9   (Disposizioni   in  materia  di  formazione
nell'apprendistato),  gli  aspetti formativi concernenti il contratto
di  apprendistato  professionalizzante  per  il  conseguimento di una
qualificazione  di  cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della citata
legge  regionale,  di  seguito  denominata  legge  regionale,  ed  in
particolare:  a) i criteri per il rilascio del parere di conformita',
di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale;
b)  il modello per la predisposizione del piano formativo individuale
di dettaglio, di cui all'art. 4 della legge regionale;
c) le ulteriori modalita' di svolgimento della formazione formale, di
cui  all'art. 5, comma 4, e della formazione del tutore aziendale, di
cui all'art. 10, comma 5, lettera- a), della legge regionale;
d)  il  rilascio  della  dichiarazione  di  possesso  della capacita'
formativa  delle  imprese  per  l'erogazione della formazione formale
interna  e  dei relativi requisiti, di cui all'art. 5, comma 4, della
legge regionale;
e)   le   modalita'   di   certificazione   delle   competenze  e  di
riconoscimento   dei   crediti   formativi  e  le  modalita'  per  la
registrazione  nel  libretto  formativo,  di cui all'art. 9, comma 2,
della legge regionale;
f)  le  modalita'  per  l'ammissione  agli esami per il conseguimento
della  qualifica  professionale,  di  cui  all'art. 9, comma 3, della
legge regionale;
g)   le   modalita'   di   adeguamento  alla  legge  regionale  delle
sperimentazioni  sull'apprendistato professionalizzante gia' avviate,
di cui all'art. 14, comma 2, della legge stessa;
h)  la  percentuale  e  le  modalita'  di  erogazione  dell'incentivo
economico, di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale;
i) il monitoraggio sull'applicazione del presente regolamento.
2.  La  disciplina  relativa  agli  aspetti  formativi concernenti il
contratto  di  apprendistato  per  l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione, di cui all'art. 1, comma 2, lettera- b),
della legge regionale, e' rinviata ad un successivo regolamento.