(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 5 settembre 2007)
                            IL PRESIDENTE
Vista   la  legge  regionale  3  giugno  1978,  n.  47  e  successive
modificazioni  ed integrazioni (Provvedimenti a favore dell'industria
regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);
Visti in particolare l'art. 21, comma 1 e l'art. 22, comma 1, lettere
a)  e  b)  della  legge  regionale  n.  47/1978, come rispettivamente
sostituiti  dagli  articoli  8  e 9 della legge regionale 10 novembre
2005,  n.  26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca
scientifica  e sviluppo tecnologico) i quali prevedono interventi per
l'innovazione   e   la   ricerca  applicata  a  favore  del  comparto
industriale  da disciplinarsi con apposito regolamento regionale, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente;
Visto  il  comma  2  dell'art. 2 della legge regionale n. 26/2005, il
quale  dispone che, ai fini degli interventi che configurano aiuti di
Stato,  ai  sensi  dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo
della Comunita' europea, sono recepite con regolamenti le definizioni
corrispondenti  a  quelle  di  cui  al  comma  1 del medesimo art. 2,
adottate  dalla  Commissione  europea  nell'ambito  della  pertinente
disciplina comunitaria;
Visto  il  Programma  regionale  per  la  promozione  e  lo  sviluppo
dell'innovazione, delle attivita' di ricerca e di trasferimento delle
conoscenze  e  delle  competenze anche tecnologiche, adottato in base
all'art.  3  della legge regionale n. 26/2005 con deliberazione della
giunta   regionale  n.  2372  del  6  ottobre  2006  con  particolare
riferimento alle schede relative agli interventi di cui agli articoli
8 e 9 della legge regionale n. 26/2005;
Visto  il  documento recante la «Disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» approvato
dalla  Commissione  europea  in data 22 novembre 2006 e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3173 del 22 dicembre
2006 con cui e' stato approvato, in via preliminare alla notifica, il
«Progetto di regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e
procedure  per  l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle
strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22,
comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e
dalla  programmazione  comunitaria  (Interventi  per  l'innovazione a
favore del comparto industriale)»;
Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale n, 549 del 16 marzo
2007  con  cui  e'  stato  riapprovato  il  «Progetto  di regolamento
concernente   condizioni,   criteri,   modalita'   e   procedure  per
l'attuazione  degli  interventi  per  l'innovazione  delle  strutture
industriali  previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1,
lettere  a)  e  b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla
programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del
comparto  industriale)»,  modificato  sulla  base  delle  indicazioni
formulate dai competenti uffici comunitari;
Preso  atto  che con lettera del 17 aprile 2007 le autorita' italiane
hanno   notificato   alla   Commissione   europea  detto  progetto di
regolamento e che ulteriori informazioni, richieste dalla Commissione
con  nota  D/51775  (COMP/G3/AC  D(2007)  223)  dei  25  aprile 2007,
trasmessa  alla  Regione  il  23  maggio 2007, sono state inviate con
lettera  del  28  maggio 2007, protocollo n. 546/2007, trasmessa alla
Commissione in data 29 maggio 2007;
Preso  atto che la Commissione europea, con decisione C(2007)3295 del
2  luglio  2007, ha stabilito la compatibilita' del regime notificato
relativo  al  suddetto  progetto  di  regolamento  con  le regole del
trattato CE ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c);
Atteso che ai sensi del punto 4 della citata deliberazione n. 549 del
16  marzo  2007  la  giunta  regionale si e' riservata la facolta' di
modificare  o  integrare  il progetto di regolamento sulla base delle
eventuali osservazioni pervenute dai competenti organi comunitari;
Vista  la deliberazione della giunta regionale n. 1938 e del 6 agosto
2007  con  la  quale  si e' proceduto all'approvazione definitiva del
regolamento precedentemente citato con l'introduzione di modifiche al
testo, in particolare:
a)  agli  articoli  2,  11,  12,  22,  28  e  32, al fine di chiarire
rispettivamente   l'inquadramento   giuridico   del  regime  d'aiuto,
l'esclusione  delle  imprese  in  difficolta' e delle imprese che non
hanno  restituito  aiuti  illegali, le condizioni di ammissibilita' e
rendicontazione   delle  spese  generali,  l'esclusione  degli  aiuti
indiretti  alle  imprese  per  il  tramite  di  enti  di ricerca, gli
obblighi di documentazione dell'effetto di incentivazione;
b)  agli  articoli  6, 7, 9, 17, 20, 22, 37 e 39, al fine di chiarire
l'indirizzo  aggiornato  del  sito  web  della Regione Friuli-Venezia
Giulia,  le modalita' di comunicazione dell'adozione di provvedimento
negativo,  la  determinazione  del termine per la presentazione della
rendicontazione,  di  finalita' del trattamento e della comunicazione
dei dati acquisiti;
Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
                              Decreta:
1.  E'  approvato  il  «Regolamento  concernente condizioni, criteri,
modalita'   e   procedure   per  l'attuazione  degli  interventi  per
l'innovazione  delle  strutture  industriali  previsti  dall'art. 21,
comma  1,  e  dall'art.  22,  comma  1,  lettere  a) e b) della legge
regionale  3  giugno  1978,  n. 47 e dalla programmazione comunitaria
(Interventi  per  l'innovazione  a favore del comparto industriale)»,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione,
3.  Il  presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
                                ILLY