(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 21 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Comando presso l'amministrazione regionale 1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 20, commi 7-bis e 7-ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e successive modificazioni al personale appartenente all'area del comparto del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, e' garantito il trattamento economico globale gia' in godimento, qualora piu' favorevole, ivi comprese le indennita' relative agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento. 2. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennita' di posizione organizzativa e di coordinamento rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza. 3. Al termine del periodo di comando presso 1'Amministrazione regionale, il personale di cui al comma 1 al quale siano stati conferiti nell'azienda di provenienza incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento, rientra in servizio presso la stessa azienda per la prosecuzione degli incarichi fino al compimento degli stessi. Il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 1 e' stato assegnato trasmette all'azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.