(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del
                           21 agosto 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
             Comando presso l'amministrazione regionale

   1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  all'art. 20, commi 7-bis e
7-ter  della  legge  regionale  10  gennaio  1997, n. 1, e successive
modificazioni  al  personale  appartenente  all'area del comparto del
Servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio
presso  strutture  regionali in posizione di comando, e' garantito il
trattamento   economico  globale  gia'  in  godimento,  qualora  piu'
favorevole,  ivi  comprese  le  indennita' relative agli incarichi di
posizione  organizzativa  e  di  coordinamento. 2. Gli oneri relativi
alla  corresponsione delle indennita' di posizione organizzativa e di
coordinamento rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza.
   3.  Al  termine  del  periodo  di comando presso 1'Amministrazione
regionale,  il  personale  di  cui  al  comma  1 al quale siano stati
conferiti   nell'azienda   di   provenienza  incarichi  di  posizione
organizzativa  e  di  coordinamento,  rientra  in  servizio presso la
stessa azienda per la prosecuzione degli incarichi fino al compimento
degli  stessi.  Il  dirigente regionale della struttura alla quale il
personale  di cui al comma 1 e' stato assegnato trasmette all'azienda
che  ha  disposto  il  comando  una relazione concernente il servizio
prestato.