(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 41 del 10 ottobre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
Attuazione  dell'art.  24,  paragrafo  6,  dell'accordo relativo agli
aspetti   dei   diritti  di  proprieta'  intellettuale  attinenti  al
                     commercio «Accordo TRIPs».

   1.  Ai  sensi  dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in
attuazione  dell'art.  24,  paragrafo  6,  dell'accordo relativo agli
aspetti   dei   diritti  di  proprieta'  intellettuale  attinenti  al
commercio (accordo TRIPs), ratificato in Italia con legge 29 dicembre
1994,  n.  747,  la  denominazione «Tocai Friulano», patrimonio della
vitivinicoltura  regionale ormai da secoli, puo' continuare ad essere
utilizzata  dai  produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia
Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante
dall'omonimo  vitigno,  che  viene  commercializzato  all'interno del
territorio italiano.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
   Trieste, 2 ottobre 2007
                                ILLY