(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 10 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio «Accordo TRIPs». 1. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs), ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione «Tocai Friulano», patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, puo' continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, che viene commercializzato all'interno del territorio italiano. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 2 ottobre 2007 ILLY