(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2007)
                            IL PRESIDENTE
Vista  la  legge  regionale  14 giugno 2007, n. 14 «Legge comunitaria
2006» ed in particolare i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 che prevedono
l'adozione di un regolamento per:
a)  individuare  le  caratteristiche distintive di ciascuna tipologia
ambientale  ed  attribuire  ciascuna  ZPS  ad una o piu' delle stesse
tipologie;
b)  disciplinare  l'attivita' di addestramento e allenamento dei cani
da caccia nonche' lo svolgimento di gare e prove cinofile;
c) individuare il perimetro delle zone umide naturali e artificiali e
la  fascia  di rispetto dai loro confini in cui si applica il divieto
di  cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della citata legge regionale
n. 14/2007;
Vista  la  direttiva  79/409/CEE  del  Consiglio,  del 2 aprile 1979,
concernente  la  conservazione  degli uccelli selvatici presenti allo
stato  naturale  in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, la
quale  stabilisce  una  serie  di  principi  ecologici  e di obblighi
giuridici applicabili all'attivita' venatoria;
Vista  la  legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni
(Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio);
Vista  la  direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio,  del 21 maggio 1992,
concernente  la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatica;
Visto  il  Regolamento  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357  (attuazione della direttiva
92/43/  CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche);
Vista  la  legge  regionale  31  dicembre  1999,  n. 30, e successive
modificazioni  (Gestione  ed esercizio dell'attivita' venatoria nella
regione Friuli-Venezia Giulia);
Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia
di  risorse  agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di
ambiente,   pianificazione   territoriale,  caccia  e  pesca)  ed  in
particolare l'art. 22;
Vista la legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di
caccia,  di  allevamento  di  selvaggina,  di tassidermia, nonche' di
pesca in acque interne) ed in particolare l'art. 7;
Vista  la  legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di
specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme
modificative  ed  integrative  in  materia  venatoria  e  di pesca di
mestiere);
Visto  il  decreto  del  3  settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  224 del 24 settembre 2002 (Linee guida per la gestione
dei  siti  Natura  2000)  adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto lo schema di «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge
regionale  n.  14/2007»  predisposto dalla Direzione centrale risorse
agricole, forestali, naturali e montagna tenuto conto degli indirizzi
sull'applicazione   delle  disposizioni  della  direttiva  79/409/CEE
contenuti nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della
direttiva  79/409/CEE  sulla  conservazione  degli uccelli selvatici»
pubblicata dalla Commissione europea nell'agosto 2004;
Considerato che i criteri utilizzati per la definizione dei perimetri
delle  zone  umide  naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e
salmastra,  compresi  i  prati  allagati,  e  la  relativa  fascia di
rispetto  di 150 metri dai loro confini, in cui si applica il divieto
di  utilizzo  delle  munizioni  contenenti  graniglia  di piombo e di
acciaio,   sono   gli  stessi  utilizzati  per  l'individuazione  dei
perimetri  delle  zone  umide  sottoposte a monitoraggio ornitologico
nell'ambito dei progetti scientifici «International Waterfowl Census»
e  «ANSER» (Progetto Interreg III A Transfrontaliero Adriatico per la
valutazione  del  ruolo  ecologico delle zone umide per la sosta e lo
svernamento degli uccelli acquatici nell'Adriatico settentrionale);
Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
Su  conforme  deliberazione  della  giunta regionale del 14 settembre
2007, n. 2167;
                              Decreta:
1.  E'  approvato  il  «Regolamento  concernente la caratterizzazione
tipologica   delle   ZPS,  la  disciplina  delle  attivita'  cinofile
consentite  al  loro interno e l'individuazione delle zone soggette a
limitazioni  nell'utilizzo  di  munizioni  in  attuazione dell'art. 4
della  legge  regionale  14  giugno  2007,  n.  14  [Disposizioni per
l'adempimento  degli  obblighi  della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Attuazione  degli  articoli  4,  5  e  9  della  direttiva 79/409/CEE
concernente  la  conservazione degli uccelli selvatici in conformita'
al  parere motivato della Commissione delle Comunita' europee C(2006)
2683  del  28  giugno  2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione  degli  habitat naturali e seminaturali e della flora e
della  fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)], nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY