(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 recante «Norme in materia di demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico»; Visto l'art. 8, comma 3 della citata legge regionale, in base al quale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale medesima vengono stabiliti con apposito regolamento i principi e le modalita' di una stima avente ad oggetto la quota parte residua degli ammortamenti posta a carico dal concessionario subentrante, qualora non coincidente con il concessionario uscente, che abbia effettuato investimenti, il cui integrale recupero non e' stato conseguito alla scadenza della concessione; Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2006; Atteso che il regolamento elaborato dalla Direzione centrale della pianificazione territoriale, energia, mobilita' ed infrastrutture di trasporto e' stato circuitato a tutte le direzioni centrali dell'amministrazione regionale in data 11 maggio 2007 per l'esame e le valutazioni di competenza; Viste le osservazioni pervenute in data 16 maggio 2007 dalla Direzione generale - Servizio pianificazione strategica, programmazione e controllo e in data 25 maggio 2007 dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie - Servizio centrale di ragioneria, con la quale ultima sono state concordate le modifiche da apportarsi al testo del regolamento proposto; Visto il regolamento predisposto in via definitiva dalla competente Direzione centrale della pianificazione territoriale, energia, mobilita' ed infrastrutture di trasporto e ritenuto di approvarlo; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1864 del 27 luglio 2007; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento per la determinazione dei principi e delle modalita' in base alle quali stimare il valore degli investimenti effettuati da soggetti concessionari di aree demaniali marittime con finalita' turistico-ricreativa, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY