(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2007)
                            IL PRESIDENTE
Vista  la  legge  regionale 13 novembre 2006, n. 22 recante «Norme in
materia  di  demanio  marittimo  con finalita' turistico-ricreativa e
modifica  alla  legge  regionale  n. 16/2002 in materia di difesa del
suolo e di demanio idrico»;
Visto  l'art.  8,  comma  3  della citata legge regionale, in base al
quale  entro  centottanta  giorni  dall'entrata in vigore della legge
regionale  medesima  vengono  stabiliti  con  apposito  regolamento i
principi e le modalita' di una stima avente ad oggetto la quota parte
residua   degli   ammortamenti  posta  a  carico  dal  concessionario
subentrante,  qualora  non coincidente con il concessionario uscente,
che  abbia  effettuato investimenti, il cui integrale recupero non e'
stato conseguito alla scadenza della concessione;
Ritenuto  di provvedere ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n.
22/2006;
Atteso  che  il  regolamento elaborato dalla Direzione centrale della
pianificazione  territoriale, energia, mobilita' ed infrastrutture di
trasporto   e'   stato  circuitato  a  tutte  le  direzioni  centrali
dell'amministrazione  regionale  in data 11 maggio 2007 per l'esame e
le valutazioni di competenza;
Viste  le  osservazioni  pervenute  in  data  16  maggio  2007  dalla
Direzione    generale    -    Servizio   pianificazione   strategica,
programmazione  e  controllo e in data 25 maggio 2007 dalla Direzione
centrale  risorse  economiche  e  finanziarie  - Servizio centrale di
ragioneria, con la quale ultima sono state concordate le modifiche da
apportarsi al testo del regolamento proposto;
Visto  il  regolamento predisposto in via definitiva dalla competente
Direzione   centrale   della  pianificazione  territoriale,  energia,
mobilita' ed infrastrutture di trasporto e ritenuto di approvarlo;
Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 1864 del 27
luglio 2007;
                              Decreta:
1.  E' approvato il «Regolamento per la determinazione dei principi e
delle   modalita'   in  base  alle  quali  stimare  il  valore  degli
investimenti  effettuati  da soggetti concessionari di aree demaniali
marittime  con  finalita' turistico-ricreativa, ai sensi dell'art. 8,
comma  3  della  legge  regionale 13 novembre 2006, n. 22», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
3.  Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY