(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 37 dell'11 settembre 2007
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige» si sensi del quale il Presidente della Provincia
emana,  con  proprio  decreto  i  regolamenti deliberati dalla Giunta
provinciale;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  punto  2,  del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti sulla materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
della Provincia;
   Visto  l'art.  25  della  legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e
s.m. «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino»;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1275 di data 15
giugno 2007, avente per oggetto: «Modifica al regolamento concernente
la  disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e
delle  comunita',  dei  loro  enti ed organismi strumentali a seguito
delle osservazioni mosse dalla Corte dei conti sezione di controllo».
                                Emana
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Operazioni di indebitamento

   1. Ai fini dell'art. 25 della legge provinciale 16 giugno 2006, n.
3  e  s.m. (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino),
per  i  comuni  e  le  comunita', nonche' per i loro enti e organismi
strumentali  costituiscono  indebitamento  le  forme di finanziamento
effettuate tramite:
   a) assunzione di mutui;
   b) emissione di prestiti obbligazionari;
   c) aperture di credito;
   d)  altre  operazioni  di  finanza  straordinaria disciplinate dal
Titolo  VI  del  regolamento  di  contabilita'  provinciale  (DPP  29
settembre 2005, n. 18-48/Leg).
   2.   Per   soggetti  individuati  al  comma  1  non  costituiscono
indebitamento:
   a)  le  operazioni, complessivamente rientranti nei limiti dei tre
dodicesimi  delle  entrate  correnti  accertate nell'ultimo esercizio
finanziario,  che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di
superare  una  momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese
per le quali e' prevista idonea copertura di bilancio;
   b)  il  ricavato  di  operazioni  di  finanziamento i cui oneri di
ammortamento  risultino,  direttamente  od  indirettamente,  a totale
carico  dello Stato, di altra amministrazione pubblica, diversa dalla
Provincia,  da iscrivere in bilancio tra le entrate per trasferimenti
in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti.
   3.   Non   e'   possibile   ricorrere   all'indebitamento  per  il
finanziamento  di conferimenti per la ricapitalizzazione di aziende o
societa' finalizzato al ripiano di perdite.