(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 17 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi guida e definizioni 1. La Regione Abruzzo garantisce ai propri cittadini la disponibilita' di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie efficaci e sicure ed il miglioramento continuo della qualita' delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in un contesto di sviluppo programmato, sostenibile e socialmente adeguato del sistema sanitario regionale attraverso gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'attivita' sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali. 2. L'autorizzazione alla realizzazione e' il provvedimento che consente la costruzione di nuove strutture sanitarie pubbliche e private ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione, l'ampliamento, la trasformazione nonche' il trasferimento in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. 3. L'autorizzazione all'esercizio e' il provvedimento che consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private gia' realizzate di svolgere attivita' sanitarie e socio-sanitarie. 4. L'accreditamento istituzionale e' il provvedimento che consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, gia' autorizzate all'esercizio, di diventare potenziali erogatrici di prestazioni in nome e per conto del Sistema sanitario nazionale ovvero, ai sensi dell'art. 9, comma 4, decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 - Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419, dei Fondi Integrativi del Sistema sanitario nazionale. 5. L'accordo contrattuale e' il rapporto instaurato tra le strutture accreditate, la Regione Abruzzo e le proprie ASL, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 - Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - e dall'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 229/1999, per quanto attiene l'erogazione di prestazioni contemplate dai livelli essenziali di assistenza di cui agli Allegati I - Classificazione dei livelli essenziali di assistenza - e 2b - Prestazioni totalmente o parzialmente escluse dai livelli essenziali di assistenza - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 26 del 29 novembre 2001 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza - integrato dalle successive normative regionali di recepimento. 6. Per struttura sanitaria e socio-sanitaria si intende qualunque struttura che eroga attivita' finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel contesto sanitario e socio-sanitario nel rispetto di quanto stabilito dagli atti della programmazione sanitaria regionale ovvero piano sanitario, piani stralcio, atto del fabbisogno: a) per presidio si intende la struttura fisica, ovvero lo stabilimento ospedaliero in forma singola o di stabilimenti ospedalieri riuniti, poliambulatorio, residenza sanitaria eccetera, dove si effettuano le prestazioni e/o le attivita' sanitarie; b) per studio medico, odontoiatrico o di altre professioni sanitarie si intende il luogo ove un determinato professionista sanitario regolarmente abilitato o iscritto all'ordine o all'albo di competenza esercita, in forma singola o associata, la propria attivita' professionale; c) per ambulatorio si intende la struttura aperta al pubblico con vincoli di giorni ed orari di apertura, avente individualita' autonoma rispetto a quella dei professionisti, in esso si determina un regime di impresa e una specifica separazione tra attivita' professionale espletata e gestione amministrativa. Esso puo' essere gestito in forma individuale, associata o in forma societaria e avvalersi esclusivamente di professionisti sanitari regolarmente abilitati o iscritti agli ordini o albi professionali di competenza.