(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del
                           17 agosto 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Principi guida e definizioni

   1.   La   Regione   Abruzzo  garantisce  ai  propri  cittadini  la
disponibilita'  di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie efficaci e
sicure  ed  il  miglioramento continuo della qualita' delle strutture
sanitarie  e  socio-sanitarie in un contesto di sviluppo programmato,
sostenibile  e  socialmente  adeguato del sistema sanitario regionale
attraverso  gli  istituti  dell'autorizzazione  alla realizzazione ed
all'esercizio    dell'attivita'    sanitaria    e    socio-sanitaria,
dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali.
   2.  L'autorizzazione  alla  realizzazione  e' il provvedimento che
consente  la  costruzione  di  nuove  strutture sanitarie pubbliche e
private    ovvero    l'adattamento,    la    diversa   utilizzazione,
l'ampliamento,  la  trasformazione  nonche' il trasferimento in altra
sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.
   3. L'autorizzazione all'esercizio e' il provvedimento che consente
alle  strutture  sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private gia'
realizzate di svolgere attivita' sanitarie e socio-sanitarie.
   4. L'accreditamento istituzionale e' il provvedimento che consente
alle  strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, gia'
autorizzate  all'esercizio,  di  diventare  potenziali  erogatrici di
prestazioni  in  nome  e  per  conto  del Sistema sanitario nazionale
ovvero,  ai sensi dell'art. 9, comma 4, decreto legislativo 19 giugno
1999,  n. 229 - Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419,
dei Fondi Integrativi del Sistema sanitario nazionale.
   5.  L'accordo  contrattuale  e'  il  rapporto  instaurato  tra  le
strutture  accreditate,  la Regione Abruzzo e le proprie ASL, secondo
quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  7, del decreto del Presidente
della   Repubblica  14  gennaio  1997  -  Approvazione  dell'atto  di
indirizzo  e  coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed  organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da
parte  delle strutture pubbliche e private - e dall'art. 8-quinquies,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 229/1999, per quanto attiene
l'erogazione  di  prestazioni  contemplate  dai livelli essenziali di
assistenza  di  cui  agli  Allegati  I  - Classificazione dei livelli
essenziali   di   assistenza  -  e  2b  -  Prestazioni  totalmente  o
parzialmente  escluse  dai  livelli  essenziali  di  assistenza - del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n. 26 del 29
novembre  2001  -  Definizione dei livelli essenziali di assistenza -
integrato dalle successive normative regionali di recepimento.
   6.  Per struttura sanitaria e socio-sanitaria si intende qualunque
struttura che eroga attivita' finalizzate alla prevenzione, diagnosi,
cura  e  riabilitazione  nel contesto sanitario e socio-sanitario nel
rispetto   di   quanto  stabilito  dagli  atti  della  programmazione
sanitaria  regionale ovvero piano sanitario, piani stralcio, atto del
fabbisogno:
   a)  per  presidio  si  intende  la  struttura  fisica,  ovvero  lo
stabilimento   ospedaliero   in   forma  singola  o  di  stabilimenti
ospedalieri  riuniti,  poliambulatorio, residenza sanitaria eccetera,
dove si effettuano le prestazioni e/o le attivita' sanitarie;
   b)  per  studio  medico,  odontoiatrico  o  di  altre  professioni
sanitarie  si  intende  il  luogo  ove  un determinato professionista
sanitario  regolarmente abilitato o iscritto all'ordine o all'albo di
competenza  esercita,  in  forma  singola  o  associata,  la  propria
attivita' professionale;
   c)  per ambulatorio si intende la struttura aperta al pubblico con
vincoli  di  giorni  ed  orari  di  apertura,  avente  individualita'
autonoma  rispetto  a quella dei professionisti, in esso si determina
un  regime  di  impresa  e  una  specifica  separazione tra attivita'
professionale  espletata  e gestione amministrativa. Esso puo' essere
gestito  in  forma  individuale,  associata  o  in forma societaria e
avvalersi  esclusivamente  di  professionisti  sanitari  regolarmente
abilitati o iscritti agli ordini o albi professionali di competenza.