(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      46 del 13 novembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

   1.  Al  fine  di concorrere, nell'ambito del territorio regionale,
all'adeguamento  dei  pubblici registri immobiliari determinandone la
corrispondenza  rispetto all'effettiva titolarita' dei diritti reali,
la  Regione  concede  contributi  agli  enti locali che detti diritti
acquisiscono  su  beni  immobili,  a seguito delle procedure previste
dall'art.  43  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001,   n.   327   (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita).
   2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in deroga a quanto
disposto  dalla  legge  regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi
regionali in materia di finanza locale).