(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 46 del 13 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Al fine di concorrere, nell'ambito del territorio regionale, all'adeguamento dei pubblici registri immobiliari determinandone la corrispondenza rispetto all'effettiva titolarita' dei diritti reali, la Regione concede contributi agli enti locali che detti diritti acquisiscono su beni immobili, a seguito delle procedure previste dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita). 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).