(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       42 del 16 ottobre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:


                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 17

   1.  Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 20 novembre
1995,  n.  48 (interventi regionali in materia di finanza locale), e'
inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il  fondo per speciali programmi di
investimento  non  puo'  essere utilizzato per il finanziamento degli
interventi  afferenti al settore del servizio idrico integrato, salvo
che  si  tratti  di.  interventi  complementari,  ma  non prevalenti,
rispetto all'opera o all'infrastruttura da realizzare.».
   2.  Al  comma  2 dell'art. 17 della legge regionale n. 48/1995, e'
aggiunto,   in   fine,  il  seguente  periodo:  «Per  ogni  programma
triennale,  ciascun  ente  locale  puo'  formulare una sola richiesta
riferita ad un solo intervento.».