(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/440 del 3 ottobre 2007. Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonche' a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunita' locali, nel rispetto della complessita' degli equilibri ambientali e territoriali. 2. La presente legge, in armonia con la vigente normativa nazionale e comunitaria, persegue le finalita' di: a) favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche; b) promuovere e valorizzare le identita' delle popolazioni locali nonche' le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali; c) rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un «sistema montagna lombardo» al fine di valorizzare le attivita' produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti; d) garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna. 3. Le autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati, sono individuati, secondo il principio di sussidiarieta', quali attori che con il loro apporto possono contribuire alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio montano.