(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.

   1.  L'art.1  della  legge  regionale  9  agosto  1982.  n.  7,  e'
sostituito dal seguente:
   «Art.  1  (Natura  delle  Camere).  -  1.  Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano sono enti
autonomi  di  diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotati di
personalita'  giuridica  e  di  autonomia  funzionale  che  svolgono,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni
di  interesse  generale  per  il  sistema  delle imprese curandone lo
sviluppo nell'ambito delle economie locali.
   2.  Hanno  sede nel capoluogo della rispettiva provincia e la loro
competenza si estende alla intera circoscrizione provinciale.
   3. Nelle disposizioni della presente legge le Camere di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura sono indicate con il termine di
"Camere".».