(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art.1 della legge regionale 9 agosto 1982. n. 7, e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Natura delle Camere). - 1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano sono enti autonomi di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotati di personalita' giuridica e di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. 2. Hanno sede nel capoluogo della rispettiva provincia e la loro competenza si estende alla intera circoscrizione provinciale. 3. Nelle disposizioni della presente legge le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono indicate con il termine di "Camere".».