(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 60 del
                          31 ottobre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                            Disposizioni

   1.  La  Regione  promuove  le  iniziative volte alla riduzione dei
rischi  connessi  alla mobilita' delle persone e delle merci in tutte
le  sue  modalita',  e  a  garantire la sicurezza nei trasporti quale
valore  primario,  che concorre a determinare un piu' elevato livello
della  qualita'  della  vita  ed  una  maggiore certezza degli scambi
economici.
   2.  La  Regione  conforma  la  programmazione degli interventi nei
settori del trasporto delle persone e delle merci all'obiettivo della
sicurezza  degli  utenti  in  coerenza  con quanto disposto dal Piano
nazionale   per  la  sicurezza  stradale,  dal  Piano  regionale  dei
trasporti   e   successive  modifiche  ed  aggiornamenti,  dai  Piani
provinciali  dei  trasporti  di  bacino  e  dai  Piani  urbani  della
mobilita', ove esistenti.
   3.  La  giunta  regionale,  in  conformita'  con  gli strumenti di
pianificazione di cui al comma 2, definisce i criteri e gli indirizzi
per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e per il
loro coordinamento con i programmi formulati dagli enti competenti in
materia.
   4.  La Regione, per l'attuazione della presente legge, promuove un
piano di intervento che, individuando prioritariamente degli standard
di sicurezza realizzati attraverso attivita' di carattere diagnostico
obbligatorie   per   particolari   categorie  professionali,  intende
accrescere   un   elevato   livello  di  consapevolezza  sulle  cause
fisiologiche  degli incidenti stradali, in coerenza con gli obiettivi
di riduzione degli incidenti stradali piu' gravi, cosi' come previsto
dagli obiettivi di programmazione nazionale e comunitaria.
   5.  In  conformita' con quanto previsto dal decreto legislativo 19
settembre  1994,  n.  626, e successive modifiche ed integrazioni, in
merito  agli  esami  diagnostici  finalizzati  alla prevenzione degli
infortuni  sul  lavoro,  e'  stabilito  l'obbligo,  a decorrere dal 1
gennaio  2008,  in  capo  ai  conducenti  per professione abituale di
autoveicoli  per  il  trasporto  di  merci  di  massa superiore ai 35
quintali,  di  produrre, a richiesta delle forze dell'ordine preposte
ai  controlli  stradali, una polisonografia con esito favorevole, che
rappresenta  l'autorizzazione  alla  prosecuzione  dell'attivita'  di
conducente  per  professione abituale di autoveicoli per il trasporto
di  merci  di massa superiore a 35 quintali per professione abituale,
per la durata di un anno solare.
   6. Per polisonnografia si intende l'esame del sonno effettuato con
idoneo  apparato  diagnostico, denominato polisonnigrafo, in possesso
dei   canali  di  monitoraggio  minimi  previsti  dalle  linee  guida
scientifiche nazionali ed internazionali.
   7.  Per  esito  favorevole si intende che l'esame polisonnografico
non  evidenzi  eventi  apnoici rilevanti ai fini della diagnosi della
sindrome  delle apnee notturne o altri eventi rilevanti ai fini della
diagnosi  di  patologie  ad  essa correlate che possano costituire la
causa fisiologica del colpo di sonno.
   8.  Sono soggetti obbligati all'esame polisonnografico di cui alla
presente  legge  tutti  i  conducenti  per  professione  abituale  di
autoveicoli  per  il  trasporto  di  merci  con  massa superiore a 35
quintali,  residenti  nel territorio della Regione Abruzzo dalla data
del 1 gennaio 2007 o successiva.
   9.  La  Regione realizza gli interventi di cui alla presente legge
in  forma  indiretta,  accreditando  in  via esclusiva a compiere gli
esami  polisonnografici  e  gli eventuali interventi per la cura e la
riabilitazione per le patologie del sonno individuate per la presente
legge  la Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro ONLUS impresa
sociale,  presso la struttura ospedaliera di San Valentino (Pescara),
alla quale i soggetti tenuti ad effettuare gli esami polisonnografici
obbligatori si rivolgono direttamente per la prenotazione degli esami
diagnostici indicati.
   10. La Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro ONLUS Impresa
Sociale documenta a fini statistici e scientifici l'attivita' svolta,
sviluppando   gli   idonei   percorsi   terapeutici  e  riabilitativi
finalizzati  al completo recupero della salute del lavoratore e della
sua idoneita' ai fini lavorativi e della sicurezza stradale.
   11.  Ai  fini  degli  esami  previsti  dalla  presente  legge,  e'
individuata   una   tariffa  regionale  di  riferimento  per  l'esame
polisonnografico pari ad e 300,00 al netto dell'IVA in quanto e nella
misura in cui dovuta. Tale importo include la produzione dell'esame e
la sua refertazione da parte di un medico specialista in possesso dei
requisiti   professionali  idonei,  cosi'  come  definiti  a  livello
scientifico   e  professionale.  Tale  importo  include  altresi'  la
prescrizione   delle   terapie   farmacologiche   e  delle  attivita'
riabilitative ove necessarie.
   12.  In  coerenza  con le finalita' della legge e col disposto del
decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche
ed  integrazioni,  la  Fondazione  Italiana Salute Ambiente e Respiro
ONLUS impresa sociale fattura direttamente alle aziende di tra-sporto
il costo degli esami polisonnografici previsti dalla presente legge.
   13. D'intesa con l'azienda e col medico competente dell'azienda di
trasporti, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
e  successive  modifiche  ed  integrazioni, il conducente obbligato a
compiere  l'esame  polisonnografico  previsto  dalla  presente  legge
effettua  per  la prima volta tale esame entro il 31 dicembre 2008, e
ripetere  con cadenza annuale tale esame, ai fini del rinnovo annuale
dell'autorizzazione a condurre autoveicoli sopra i 35 quintali per il
trasporto merci per professione abituale.
   14.  Il  rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma 13
consegue  automaticamente in caso di esame polisonnografico con esito
favorevole,  cosi'  come  definito  dal  precedente  comma  7,  e  si
documenta,   ai   fini   degli  accertamenti  da  parte  delle  forze
dell'ordine  preposte  a  tali  controlli sulla rete stradale, con la
produzione dell'esame diagnostico refertato con esito favorevole.
   15.  Il  conducente  di  autoveicoli  detiene  in  cabina di guida
l'autorizzazione  alla  prosecuzione  della conduzione di autoveicoli
sopra  i  35  quintali  per  il  trasporto  di  merci per professione
abituale,  che corisponde all'esame diagnostico con esito favorevole,
per  tutto  l'anno  solare successivo al suo espletamento, e comunque
fino alla disponibilita' del successivo esame ricorrente annuale.
   16. Gli interventi di cui ai precedenti commi non comportano oneri
a carico del bilancio regionale.
   17.  L'art.  1  (interventi  per  l'emergenza incendi) della legge
regionale  n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo
e per il funzionamento delle strutture» e' abrogato.
   18.  I  commi  4  e  5  dell'art.  6  (potenziamento  attivita' di
programmazione comunitaria) della legge regionale n. 34/2007 recante:
«Disposizioni  di  adeguamento normativo e per il funzionamento delle
strutture» sono abrogati.
   19.  L'art.  7  (finalizzazione di somme a favore di aree interne)
della   legge   regionale   n.   34/2007  recante:  «Disposizioni  di
adeguamento  normativo  e  per  il  funzionamento delle strutture» e'
abrogato.
   20.  All'allegato A di cui all'art. 8 della legge regionale n. 34/
2007  recante:  «Disposizioni  di  adeguamento  normativo  e  per  il
funzionamento delle strutture», e' eliminato il punto 17: «Conferenza
permanete per i rapporti tra Regione e le USL (art. 1 legge regionale
23  dicembre  1973,  n. 79; art. 4 legge regionale 23 giugno 2006, n.
20).  La partecipazione alla conferenza permanente per i rapporti tra
Regione  e USL non comporta oneri ed i partecipanti non hanno diritto
a compensi, indennizzi, rimborsi.
   21.  All'art. 12 (modifiche alla legge regionale n. 63/1999) della
legge  regionale  n. 34/2007 dopo le parole «gratuito per tutti, ...»
sono  inserite  le  seguenti:  «...,  per  un periodo pari a sessanta
giorni».
   22.  L'art.  25  (promozione  ed  incentivazione  della  mobilita'
sostenibile  dell'introduzione  di  biocarburanti  e altre misure per
abbattere  le  emissioni  di  C02)  della  legge regionale n. 34/2007
recante:   «Disposizioni   di   adeguamento   normativo   e   per  il
funzionamento delle strutture» e abrogato.
   23.  L'art.  26  (modifiche  alla legge regionale n. 29/1920 della
legge  regionale  n.  34/2007  recante:  «Disposizioni di adeguamento
normativo e per il funzionamento dette strutture» e' abrogato.
   24.  Il  comma 2 dell'art. 31 (disposizioni in materia di economie
vincolate  relative  a  programmi  di edilizia residenziale pubblica)
della   legge   regionale   n.   34/2007  recante:  «Disposizioni  di
adeguamento  normativo  e  per  il  funzionamento delle strutture» e'
abrogato.
   25.  L'art.  32 (modifica alla legge regionale n. 29/2006 recante:
modifiche   ed   integrazioni   alla   legge   regionale  n.  46/2005
(disposizioni  finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006
e  pluriennale  2006-2008  - legge finanziaria regionale 2006) e alla
legge  regionale  n.  47/2005 (bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario  2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1 Provvedimento
di   variazione)   della   legge   regionale   n.   34/2007  recante:
«Disposizioni  di  adeguamento normativo e per il funzionamento delle
strutture» e' abrogato.
   26.  L'art. 49 (contributi all'ARSSA) della legge regionale n. 34/
2007  recante:  «Disposizioni  di  adeguamento  normativo  e  per  il
funzionamento delle strutture» e' abrogato.
   27.   Il   comma  6  dell'art.  51  (adeguamento  delle  strutture
organizzative  e  delle  norme  statutarie  dei consorzi di bonifica)
della   legge   regionale   n.   34/2007  recante:  «Disposizioni  di
adeguamento  normativo  e  per  il  funzionamento delle strutture» e'
sostituito  dal  seguente:  «6.  Le  acque  reflue  degli impianti di
depurazione  sono riusate dai consorzi di bonifica prioritariamente a
scopo irriguo».
   28.   Il   comma  7  dell'art.  51  (adeguamento  delle  strutture
organizzative  e  delle  norme  statutarie  dei consorzi di bonifica)
della   legge   regionale   n.   34/2007  recante:  «Disposizioni  di
adeguamento  normativo  e  per  il  funzionamento delle strutture» e'
abrogato.
   29. L'art. 53 (modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n.
46)  della  legge  regionale  n.  34/2007  recante:  «Disposizioni di
adeguamento  normativo  e  per  il  funzionamento delle strutture» e'
abrogato.
   30.  L'art. 58 (modifiche ed integrazioni all'art. 153 della legge
regionale  n.  6/2005:  disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio  annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo)
della   legge   regionale   n.   34/2007  recante:  «Disposizioni  di
adeguamento  normativo  e  per  il  funzionamento delle strutture» e'
abrogato  con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore della legge
regionale  n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo
e  per  il funzionamento delle strutture». A decorrere dalla medesima
data  vige  nuovamente  l'art.  153  della legge regionale 8 febbraio
2005,  n.  6  (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale  2005  e  pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - legge
finanziaria regionale 2005).
   31.  L'art.  61  (finanziamento  corsi  di formazione) della legge
regionale  n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo
e per il funzionamento delle strutture» e' sostituito dal seguente:
   «Art.  61  (Finanziamento  corsi  di  formazione). -- 1. La giunta
regionale,  per  il  tramite  della  direzione  politiche  attive del
lavoro,  sistema  integrato  regionale  di  formazione  e istruzione,
procede  ad  organizzare  i  corsi  di  formazione  di cui alla legge
regionale  6  luglio 2006, n. 23 (nuovo ordinamento delle professioni
legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada".
   2.  Agli  oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui
al  comma  1,  valutati  per l'esercizio finanziario in corso in e 20
mila,   si  provvede  nell'ambito  dello  stanziamento  iscritto  sul
capitolo  di  spesa  91502  -  U.P.B.  10  gennaio  2003  denominato:
«Interventi  nel campo dello sport - legge regionale 7 marzo 2000, n.
20».
   32. L'art. 63 (partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento di
capitale  sociale della S.A.G.A. S.p.A.) della legge regionale n. 34/
2007  recante:  «Disposizioni  di  adeguamento  normativo  e  per  il
funzionamento delle strutture» e' abrogato.
   33.  L'art.  68  (modifiche  alla legge regionale n. 7/2007) della
legge  regionale  n.  34/2007  recante:  «Disposizioni di adeguamento
normativo  e  per  il  funzionamento delle strutture» e' abrogato con
effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge regionale n.
34/2007  recante:  «Disposizioni  di  adeguamento  normativo e per il
funzionamento  delle  strutture».  A  decorrere  dalla  medesima data
vigono  nuovamente  le  disposizioni  di  cui  all'art. 8 della legge
regionale 7 maggio 2007, n. 7 (incentivazione all'esodo).
   34.  L'art.  70 (modifiche alla legge regionale n. 41/1973 ) della
legge  regionale  n.  34/2007  recante:  «Disposizioni di adeguamento
normativo  e  per  il  funzionamento delle strutture» e' abrogato con
effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge regionale n.
34/2007  recante:  «Disposizioni  di  adeguamento  normativo e per il
funzionamento  delle strutture». A decorrere dalla medesima data vige
nuovamente  il  comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 7 novembre
1973, n. 41 (nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarieta'
a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo).
   35.  L'art. 75 (contributo al consorzio CONIN - Comune di Nereto -
TE)  della  legge  regionale  n.  34/2007  recante:  «Disposizioni di
adeguamento  normativo  e  per  il  funzionamento delle strutture» e'
abrogato.
   36.  L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 76 (contributi
legge regionale n. 56/2001) della legge regionale n. 34/2007 recante:
«Disposizioni  di  adeguamento normativo e per il funzionamento delle
strutture» e' sospesa fino a nuova previsione normativa.
   37.  L'art.  77  (sostegno  ad  eventi e manifestazioni di rilievo
regionale) della legge regionale n. 34/2007 recante: «Disposizioni di
adeguamento  normativo  e  per  il  funzionamento delle strutture» e'
abrogato.
   38.  L'art.  78  (manifestazioni  sportive di interesse regionale)
della   legge   regionale   n.   34/2007  recante:  «Disposizioni  di
adeguamento  normativo  e  per  il  funzionamento delle strutture» e'
abrogato  con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore della legge
regionale  n. 34/2007 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo
e  per  il funzionamento delle strutture». A decorrere dalla medesima
data  vige  nuovamente l'art. 9 della legge regionale 25 agosto 2006,
n.  29  (modifiche  ed  integrazioni alla legge regionale 31 dicembre
2005,  n.  46 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale  2006  e  pluriennale 2006-2008 - legge finanziaria regionale
2006)  e  alla  legge  regionale 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di
previsione  per  l'esercizio  finanziario 2006 - Bilancio pluriennale
2006-2008) -1 Provvedimento di variazione).
   39.  L'art.  80  (rifinanziamento  Cooperativa  Trisomia 21) della
legge  regionale  n.  34/2007  recante:  «Disposizioni di adeguamento
normativo e per il funzionamento delle strutture» e' abrogato.
   40.  All'allegato  B  della  legge  regionale  n. 34/2007 recante:
«Disposizioni  di  adeguamento normativo e per il funzionamento delle
strutture»  la variazione in diminuzione del capitolo di spesa 101302
-   U.P.B.   7.01.002   denominato:   «Intervento   per  la  gestione
liquidatoria dei beni ex Casmez», pari ad e 300 mila, e' eliminata.
   41.  Il  comma  31  dell'art.  1 della legge regionale 28 dicembre
2006,  n.  47 (disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale  2007  e  pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo - legge
finanziaria  regionale  2007),  cosi'  come  modificato  dalla  legge
regionale 29 maggio 2007, n. 10, e' abrogato.
   42.  Il  comma  42 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2006 e'
abrogato.
   43.  Limitatamente  all'anno  2007  l'efficacia delle disposizioni
contenute  nel  comma 47 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2006
e' sospesa fino a nuova previsione normativa.
   44.  Il  comma  59 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2006 e'
sostituito dal seguente:
   «Per  l'anno  2007  il  contributo  in favore delle cooperative di
garanzia  dei  commercianti  e  dei  consorzi,  previsto  dal comma 3
del-l'art. 11 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (interventi
di  sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo)
e'  stabilito  in  e  400  mila  ed iscritto nell'ambito della U.P.B.
9.02.002  sul  capitolo  di  spesa  242434 denominato: «Contributo in
favore  delle cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi
art. 11, legge regionale n. 77/2000 e art. 7 della legge regionale 10
maggio  2002,  n.  7».  La  competente direzione turismo ed attivita'
sportive provvede con propri atti al trasferimento delle risorse. Per
gli  esercizi  successivi  lo stanziamento e' determinato ed iscritto
sul  pertinente  capitolo  dalle  annuali  leggi di bilancio ai sensi
della  legge  regionale  25  marzo  2002, n. 3 (ordinamento contabile
della Regione Abruzzo)».
   45.  Il  comma  63 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2006 e'
sostituito  dal  seguente:  «Il  comma  1  dell'art.  10  della legge
regionale   29   novembre   2002,   n.   28   (norme   ed   indirizzi
sull'intermodalita'   regionale)   e'  sostituito  dal  seguente:  1.
All'onere  derivante dall'applicazione della presente legge, valutato
per  l'anno  2007,  in  e 350 mila si provvede utilizzando le risorse
iscritte  nell'ambito  dell'UPB  6.02.002 capitolo 182450 denominato:
interventi  per  la  intermodalita'  regionale  -  legge regionale 29
novembre 2002, n. 28».
   Il   comma  78  dell'art.  1  della  legge  regionale  n.  47/2006
(disposizioni  finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007
e  pluriennale  2007-2009  della  Regione Abruzzo - legge finanziaria
regionale 2007), cosi' come modificato dalla legge regionale 29 magio
2007, n. 10, e' abrogato.
   47.  Il  comma  79  dell'art.  1  della legge regionale n. 47/2006
(disposizioni  finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007
e  pluriennale  2007-2009  della  Regione Abruzzo - legge finanziaria
regionale  2007),  cosi'  come  modificato  dalla  legge regionale 29
maggio 2007, n. 10, e' abrogato.
   48.  La  legge  regionale  31  luglio 2007, n. 31 (provvidenze per
l'ammodernamento,  l'ampliamento  ed il potenziamento delle strutture
adibite  alla  pratica  del  golf  e per la promozione dell'attivita'
golfitica) e' abrogata.
   49.  Il  capitolo  di  entrata  03.02.001  - 35023 e' ridenominato
«Refluenze  in  favore  della  Regione  derivanti  dalle procedure di
cartolarizzazione  dei  debiti  sanitari». Le entrate conseguite sono
destinate  alla  copertura  dei  debiti  e  dei  deficit del servizio
sanitario regionale.
   50.  Al bilancio di previsione 2007 di cui alla legge regionale 28
dicembre   2006,  n.  48  (bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario  2007 - Bilancio pluriennale 2007-2009) sono apportate le
modifiche  come da prospetto «Allegato A» di cui alla presente legge,
ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  regionale 25 marzo 2002, n. 3
(ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
   51. L'elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo ex
art.  23  della  legge  regionale  25  marzo  2002, n. 3 (ordinamento
contabile della Regione Abruzzo) di cui al bilancio di previsione per
l'esercizio  finanziario  2007,  approvato  con  legge  regionale  n.
48/2006, e' modificato dall'«Allegato B» di cui alla presente legge.
   52.  Al bilancio di previsione 2007 di cui alla legge regionale n.
48/2006  (bilancio  di  previsione per l'esercizio finanziario 2007 -
bilancio  pluriennale  2007-2009)  sono  apportate  le  variazioni in
termini  di  sola  cassa  agli stanziamenti dei capitoli di entrata e
della spesa come riportate nel prospetto di variazione «Allegato D».
   53. In attuazione delle disposizioni della delibera CIPE che fissa
in  e 2.046.462.932,00 il fabbisogno del servizio sanitario regionale
per  l'anno 2007 da finanziare mediante impiego di risorse regionali,
la  spesa sanitaria riconducibile all'ex Fondo sanitario regionale e'
iscritta   nel   bilancio  regionale  ai  capitoli  di  spesa  ed  ai
corrispondenti    stanziamenti    di    competenza   come   riportato
nell'«Allegato C».
   54.  Il  comma 2.1 dell'art. 4 della legge regionale n. 60/2001 e'
sostituito dal seguente:
   «2.1. In attesa di adozione di norme regionali contenenti la prima
attuazione   del   decreto  legislativo  n.  152/2006  i  trattamenti
appropriati ed i limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da
agglomerati minori di 2000 a.e. e recapitanti in acque superficiali e
di  10.000  a.e.  recapitanti in acque costiere, sono quelli previsti
dalla legge regionale n. 43/1981».
   55. Per l'anno 2007, l'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo
agricolo  e'  autorizzata  ad  operare  in  deroga  ai  limiti di cui
all'art.  1, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47,
in  relazione  alle  iniziative  specifiche di cui e' affidataria con
provvedimenti  formali  della  Regione  Abruzzo e alla definizione di
pendenze debitorie in sede giudiziale.