(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 48 del 27 novembre 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 3265 del 1°
ottobre 2007
                                Emana
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

   1.  Il  presente regolamento disciplina i casi in cui e' possibile
l'ampliamento   qualitativo  e  quantitativo  di  pubblici  esercizi.
Inoltre,  determina i criteri per la previsione di zone per strutture
turistiche e la loro utilizzazione; cio' in esecuzione degli articoli
29,  comma  5,  44-bis,  comma  2,  107,  comma 11, e 128 della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, di seguito
denominata legge urbanistica provinciale.
   2.  Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo e quantitativo si
applicano  agli  esercizi  ricettivi di cui alla legge provinciale 14
dicembre  1988,  n. 58, e successive modifiche, di seguito denominata
disciplina  degli  esercizi  pubblici,  aventi  i  requisiti  di  cui
all'art. 128, comma 1, della legge urbanistica provinciale.
   3.  Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo si applicano agli
esercizi   di  somministrazione  di  pasti  e  bevande  di  cui  alla
disciplina degli esercizi pubblici esistenti alla data del 1° gennaio
2000.
   4. Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo e quantitativo non
trovano  applicazione  agli esercizi pubblici siti in zone produttive
di  cui  agli  articoli 44 e 44-bis, comma 2, della legge urbanistica
provinciale  o  su  aree  per  le  quali il piano urbanistico prevede
l'espropriazione   per   fini   di  pubblica  utilita'.  In  caso  di
spostamento   di   tali   esercizi  nei  casi  previsti  dalla  legge
urbanistica  provinciale,  e'  ammesso  l'ampliamento  quantitativo e
qualitativo.