(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
               Adige n. 48/I-II del 27 novembre 2007)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Attivita' di servizi

   1.  Ai  sensi  della  presente  legge  si  intende per servizi una
prestazione  non destinata alla produzione di un bene materiale e che
avviene di norma contro corrispettivo. La prestazione di servizio non
puo'  essere  immagazzinata,  conservata  o  trasportata,  essendo il
momento della produzione contestuale a quello dell'utilizzo.
   2. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici
requisiti  professionali  per l'esercizio di determinate attivita' di
servizio, fatte salve eventuali norme speciali.