(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 27 novembre 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Attivita' di servizi 1. Ai sensi della presente legge si intende per servizi una prestazione non destinata alla produzione di un bene materiale e che avviene di norma contro corrispettivo. La prestazione di servizio non puo' essere immagazzinata, conservata o trasportata, essendo il momento della produzione contestuale a quello dell'utilizzo. 2. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti specifici requisiti professionali per l'esercizio di determinate attivita' di servizio, fatte salve eventuali norme speciali.