(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 del 21 marzo 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale 1. Il gettito fiscale derivante dalle misure di cui all'Art. 1, commi da 6 a 8 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 (determinazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale IRPEF e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale), e' interamente destinato al settore sanitario a decorrere dall'anno 2006. Le risorse sono iscritte annualmente sul capitolo 81520 denominato «Oneri per il piano di rientro del settore sanitario» - U.P.B. 12.01.001. 2. Per l'esercizio 2007 il pareggio di bilancio della Regione Abruzzo, e' assicurato mediante l'attuazione di un piano straordinario di dismissioni di immobili appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo e delle aziende sanitarie locali regionali. A tal fine la giunta regionale approva entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'elenco dei beni da dismettere con le procedure previste dalle vigenti normative, ivi comprese procedure di finanza strutturata. 3. Il piano di cui al comma 2, ricomprende beni per un valore stimato non inferiore a Euro 101.000.000,00. 4. Al bilancio di previsione per l'anno 2007 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: a) U.P.B. 04.01.001 - capitolo 41011 ridenominato «Proventi dalla dismissione immobiliare» in aumento di Euro 101.000.000,00; b) U.P.B. 12.01.001 - Capitolo 81520 in aumento di Euro 101.000.000,00 5. Per gli esercizi successivi lo stanziamento e' determinato ed iscritto sul pertinente capitolo nell'importo di Euro 136.000.000,00 e comunque non inferiore al gettito derivante dalle misure di cui all'Art. 1, commi da 6 a 8 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 (determinazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale IRPEF e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale).