(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
                     n. 52 del 31 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
          Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2

   1.  L'art.  1  della  legge  regionale  4  marzo 2003, n. 2 (Legge
finanziaria per l'anno 2003) e' sostituito dal seguente:
   «Art.  1  (Aliquota  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  IRPEF).   -   1.  A decorrere dal 1
gennaio  2008  l'aliquota  dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche,  di  cui  all'art. 50, comma 3, del
decreto   legislativo   15   dicembre   1997,   n.  446  (Istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali), e' determinata nella misura dello 0,9
per cento per i redditi fino a euro 15.000,00 e nella misura dell'1,4
per cento per i redditi superiori a euro 15.000,00.
   2.  Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo determinato
ai  fini  IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini
di tale imposta.».