(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 47 del 15 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione all'art. 2 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), dopo le parole: «ed escursioni con gli sci; » sono inserite le seguenti: «, con risalita dei pendii anche mediante l'uso di pelli di foca o racchette da neve; ».