(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      47 del 15 novembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Modificazione all'art. 2

1.  Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1999, n.
44  (disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di
sci  in  Valle  d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre
1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), dopo
le  parole:  «ed escursioni con gli sci; » sono inserite le seguenti:
«,  con  risalita  dei pendii anche mediante l'uso di pelli di foca o
racchette da neve; ».