(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 21 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Abruzzo, ai sensi degli articoli 141 e 142 del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto delle competenze e delle funzioni degli Enti locali, e per assicurarne l'esercizio unitario, in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, con la presente legge disciplina l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il Servizio Idrico Integrato e' gestito secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicita' e risparmio della risorsa idrica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio Idrico Integrato. 2. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'. 3. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future. 4. La Regione, nel rispetto delle autonomie locali e delle previsioni dei precedenti commi, esercita le proprie competenze al fine di rendere possibile la gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato. 5. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualita' della vita, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. 6. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualita'. 7. Il Servizio Idrico Integrato e' affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e sguenti modifiche ed integrazioni. 8. Ai fini della presente legge si intende per Ente d'Ambito Territoriale Ottimale - EAT, l'Autorita' di Ambito Territoriale Ottimale, struttura dotata di personalita' giuridica costituita, in ciascun Ambito Territoriale Ottimale delimitato dalla Regione, nella forma di consorzio obbligatorio di funzioni, alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. 9. La Regione Abruzzo, in attuazione e nel rispetto dei principi di cui all'art. 147 del decreto legislativo n. 152/2006 riguardante l'organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato, nonche' nell'ambito delle attivita' di programmazione e pianificazione previste dalla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti Ambiti Territoriali Ottimali rappresentati nella planimetria e nell'elenco dei Comuni, di cui all'allegato sub. A - Planimetria ed elenco dei Comuni - della presente legge, che ne forma parte integrante e sostanziale: Ambito Territoriale Ottimale n. 1, aquilano per la provincia di L'Aquila; Ambito territoriale Ottimale n. 2, pescarese per la provincia di Pescara; Ambito territoriale Ottimale n. 3, teramano per la provincia di Teramo; Ambito territoriale Ottimale n. 4, chietino per la provincia di Chieti. Fermo restando il principio che per ogni Autorita' d'Ambito Territoriale Ottimale corrisponde un Gestore Unico. 10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore, sono nominati i Commissari straordinari. Gli stessi procederanno sia alla liquidazione degli Enti d'Ambito che cessano di esistere e che sono posti in liquidazione a far data dalla pubblicazione del decreto presidenziale, sia alla ricostituzione degli Enti d'Ambito che subiscono modifiche a seguito della delimitazione di cui al precedente comma. 11. I commissari straordinari operano in base a delibera di indirizzo della Giunta regionale. A far data dall'approvazione della presente legge e fino alla conclusione della gestione commissariale e alla conseguente costituzione e avvio dei nuovi Enti d'Ambito, e' inibito ai Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato di modificare o rinnovare la composizione dei propri organi societari. 12. Per assicurare la continuita' del servizio idrico le convenzioni tra gli Enti d'Ambito ed i soggetti gestori sono prorogate di se mesi a far data dall'approvazione della pre sente legge. 13. Al fine di pervenire al complessivo riesame della situazione giuridica e dei rapporti correlati conseguenti all'adozione della delibera di Giunta regionale n. 1265 del 30 dicembre 2003, in particolare in considerazione delle oggettive condizioni che non consentono alla Direzione Agricoltura di provvedere tempestivamente ed efficacemente all'espletamento delle procedure di riesame viene individuato con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, un Commissario ad Acta. 14. Detto Commissario provvede all'adozione di tutti gli atti, nessuno escluso, necessari presupposti per il concreto espletamento dell'incarico ad esso conferito. 15. I termini e le concrete modalita' di svolgimento del predetto incarico sono stabiliti dal decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale. 16. La durata dell'incarico e' fissata in centoventi giorni e decorre dalla notifica del provvedimento di nomina. 17. Il compenso e' fissato in e 30.000,00 (trentamila) onnicomprensivo di rimborsi spese e per eventuali oneri per l'utilizzo di ausiliari e trova copertura sul capitolo di spesa 102489 U.P.B. 7.02.003 denominato: Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - legge regionale 30 maggio 1997, n. 53. 18. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 21 novembre 2007 DEL TURCO (Omissis)