(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Abruzzo n. 8 del 21 novembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.

   1.  La  Regione  Abruzzo,  ai  sensi  degli articoli 141 e 142 del
decreto  legislativo  n.  152/2006,  nel  rispetto delle competenze e
delle  funzioni  degli  Enti  locali,  e  per assicurarne l'esercizio
unitario,  in  attuazione  delle disposizioni di cui alla Parte terza
del decreto legislativo n. 152/2006, con la presente legge disciplina
l'organizzazione    del    Servizio   Idrico   Integrato   costituito
dall'insieme   dei   servizi  pubblici  di  captazione,  adduzione  e
distribuzione  di  acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione
delle acque reflue. Il Servizio Idrico Integrato e' gestito secondo i
criteri  di  efficienza,  efficacia,  economicita'  e risparmio della
risorsa  idrica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le
presenti  disposizioni  si applicano anche agli usi industriali delle
acque gestite nell'ambito del Servizio Idrico Integrato.
   2.  Tutte  le  acque  superficiali  e  sotterranee,  ancorche' non
estratte  dal  sottosuolo,  appartengono  al  demanio  dello  Stato e
costituiscono  una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo
criteri di solidarieta'.
   3.  Qualsiasi  uso  delle  acque  e'  effettuato salvaguardando le
aspettative ed i diritti delle generazioni future.
   4.  La  Regione,  nel  rispetto  delle  autonomie  locali  e delle
previsioni  dei  precedenti  commi, esercita le proprie competenze al
fine  di  rendere  possibile la gestione pubblica del Servizio Idrico
Integrato.
   5.  Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo
delle  risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualita'
della  vita,  la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e
la  flora  acquatiche,  i  processi  geomorfologici  e  gli equilibri
idrologici.
   6.  Gli  usi  diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti
nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non
ne pregiudichino la qualita'.
   7.  Il  Servizio Idrico Integrato e' affidato ad un unico soggetto
gestore  per  ciascun  Ambito  Territoriale  Ottimale,  salvo  quanto
disposto  dall'art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006
e sguenti modifiche ed integrazioni.
   8.  Ai  fini  della  presente  legge  si intende per Ente d'Ambito
Territoriale  Ottimale  -  EAT,  l'Autorita'  di  Ambito Territoriale
Ottimale,  struttura  dotata di personalita' giuridica costituita, in
ciascun  Ambito Territoriale Ottimale delimitato dalla Regione, nella
forma  di  consorzio  obbligatorio  di  funzioni, alla quale gli Enti
Locali  partecipano  obbligatoriamente  ed  alla  quale e' trasferito
l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione
delle   risorse   idriche,   ivi  compresa  la  programmazione  delle
infrastrutture idriche.
   9.  La  Regione Abruzzo, in attuazione e nel rispetto dei principi
di  cui  all'art. 147 del decreto legislativo n. 152/2006 riguardante
l'organizzazione  territoriale del Servizio Idrico Integrato, nonche'
nell'ambito   delle  attivita'  di  programmazione  e  pianificazione
previste  dalla  Parte  Terza  del  decreto legislativo n. 152/2006 e
s.m.i.,  al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici
integrati,   delimita   i   seguenti   Ambiti  Territoriali  Ottimali
rappresentati  nella  planimetria  e  nell'elenco  dei Comuni, di cui
all'allegato  sub.  A  -  Planimetria  ed  elenco  dei Comuni - della
presente legge, che ne forma parte integrante e sostanziale:
   Ambito  Territoriale  Ottimale  n. 1, aquilano per la provincia di
L'Aquila;
   Ambito  territoriale  Ottimale n. 2, pescarese per la provincia di
Pescara;
   Ambito  territoriale  Ottimale  n. 3, teramano per la provincia di
Teramo;
   Ambito  territoriale  Ottimale  n. 4, chietino per la provincia di
Chieti.
   Fermo  restando  il  principio  che  per  ogni  Autorita' d'Ambito
Territoriale Ottimale corrisponde un Gestore Unico.
   10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta
del  componente  la  Giunta  preposto  al  settore,  sono  nominati i
Commissari   straordinari.   Gli   stessi   procederanno   sia   alla
liquidazione  degli  Enti d'Ambito che cessano di esistere e che sono
posti  in  liquidazione  a  far  data dalla pubblicazione del decreto
presidenziale,  sia  alla  ricostituzione  degli  Enti  d'Ambito  che
subiscono   modifiche   a  seguito  della  delimitazione  di  cui  al
precedente comma.
   11.  I  commissari  straordinari  operano  in  base  a delibera di
indirizzo  della Giunta regionale. A far data dall'approvazione della
presente legge e fino alla conclusione della gestione commissariale e
alla  conseguente  costituzione  e  avvio dei nuovi Enti d'Ambito, e'
inibito   ai  Soggetti  Gestori  del  Servizio  Idrico  Integrato  di
modificare o rinnovare la composizione dei propri organi societari.
   12.   Per   assicurare  la  continuita'  del  servizio  idrico  le
convenzioni  tra  gli  Enti  d'Ambito  ed  i  soggetti  gestori  sono
prorogate  di  se  mesi  a far data dall'approvazione della pre sente
legge.
   13.  Al  fine di pervenire al complessivo riesame della situazione
giuridica  e  dei  rapporti  correlati conseguenti all'adozione della
delibera  di  Giunta  regionale  n.  1265  del  30  dicembre 2003, in
particolare  in  considerazione  delle  oggettive  condizioni che non
consentono  alla  Direzione Agricoltura di provvedere tempestivamente
ed  efficacemente  all'espletamento  delle procedure di riesame viene
individuato  con  decreto  del  Presidente della giunta regionale, su
proposta dell'assessore all'agricoltura, un Commissario ad Acta.
   14.  Detto  Commissario  provvede  all'adozione di tutti gli atti,
nessuno  escluso,  necessari presupposti per il concreto espletamento
dell'incarico ad esso conferito.
   15.  I termini e le concrete modalita' di svolgimento del predetto
incarico  sono  stabiliti  dal decreto di nomina del Presidente della
Giunta regionale.
   16.  La  durata  dell'incarico  e'  fissata in centoventi giorni e
decorre dalla notifica del provvedimento di nomina.
   17.   Il   compenso   e'   fissato  in  e  30.000,00  (trentamila)
onnicomprensivo   di   rimborsi  spese  e  per  eventuali  oneri  per
l'utilizzo  di  ausiliari  e  trova  copertura  sul capitolo di spesa
102489  U.P.B. 7.02.003 denominato: Interventi nel settore agricolo e
agroalimentare - legge regionale 30 maggio 1997, n. 53.
   18.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  di  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Abruzzo.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel «Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 21 novembre 2007
                              DEL TURCO
   (Omissis)