(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Sicilia n. 22
                        dell'11 maggio 2007)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
Disposizioni in favore dell'esercizio di attivita' economiche in siti
                              SIC e ZPS

   1.  Le  determinazioni  sulle  valutazioni  di incidenza, previste
dall'art.  5  del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997,  n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono
i  siti  SIC  e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti
SIC   e  ZPS  ricadenti  all'interno  dei  parchi  naturali  sono  di
competenza dell'ente parco.
   2.  Sono di competenza dell'assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente  le  valutazioni  di  incidenza che riguardano l'intera
pianificazione  comunale,  provinciale e territoriale, ivi compresi i
piani  agricoli  e  faunisticovenatori  che  non  sono  stati  ancora
approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  I  comuni  e  gli  enti  parco  sono  tenuti  ad  adottare  le
determinazioni  sulle  valutazioni  di  incidenza entro il termine di
sessanta  giorni.  Decorso  il  predetto  termine, la pronuncia sulla
valutazione   di   incidenza   e'   rilasciata   in  via  sostitutiva
dall'assessorato  regionale  del territorio e dell'ambiente, che deve
adottarla  entro  il  successivo termine di sessanta giorni, (periodo
omesso  in  quanto  impugnato  dal  commissario  dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello statuto).
   4.  (Comma  omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto).
   5.  (Comma  omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato
ai sensi dell'art. 28 dello statuto).