(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 22 dell'11 maggio 2007) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in favore dell'esercizio di attivita' economiche in siti SIC e ZPS 1. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'ente parco. 2. Sono di competenza dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunisticovenatori che non sono stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I comuni e gli enti parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di sessanta giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza e' rilasciata in via sostitutiva dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che deve adottarla entro il successivo termine di sessanta giorni, (periodo omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 4. (Comma omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto). 5. (Comma omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).