(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 4 dicembre 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visto l'art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2306 di data 26 ottobre 2007 concernente l'approvazione del «Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Questo regolamento disciplina i servizi e gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione previsti dal Titolo V, Capo II, articoli 71, 72, 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale». 2. Ai fini di questo regolamento l'espressione «ambito territoriale di residenza» corrisponde ai territori risultanti dalla suddivisione del territorio provinciale effettuata ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).