(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 49 del 4 dicembre 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53,  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
   Visto l'art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2306 di data 26
ottobre   2007   concernente   l'approvazione  del  «Regolamento  per
l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo
e  del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

   1.  Questo  regolamento  disciplina i servizi e gli interventi per
l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo
e del secondo ciclo di istruzione e formazione previsti dal Titolo V,
Capo  II, articoli 71, 72, 73, della legge provinciale 7 agosto 2006,
n.  5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di
seguito denominata «legge provinciale».
   2.   Ai   fini   di   questo   regolamento  l'espressione  «ambito
territoriale  di residenza» corrisponde ai territori risultanti dalla
suddivisione del territorio provinciale effettuata ai sensi dell'art.
12  della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di
governo dell'autonomia del Trentino).