(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 18 dicembre 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Competenze e compiti 1. La Provincia Autonoma di Bolzano affida il Servizio di soccorso alpino, tramite la stipulazione di una convenzione, all'organizzazione «Bergrettungsdienst im Alpenverein Stidtirol», di seguito denominata Soccorso alpino BRD-AVS, e all'organizzazione «Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS», di seguito denominata Soccorso alpino CNSAS Alto Adige. 2. Nelle zone montane, impervie e sotterranee della provincia di Bolzano i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige svolgono i seguenti compiti: a) prevenzione di infortuni e attivita' di informazione; b) ricerca di dispersi; c) soccorso e salvataggio di persone infortunate o in pericolo; d) recupero di persone, animali e cose. 3. In caso di intervento anche di altri enti o organizzazioni, il o la responsabile del competente Soccorso alpino BRD-AVS o CNSAS Alto Adige coordina l'intervento. 4. La competenza e' esclusiva dei Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, se i compiti di cui al comma 2 sono svolti in zone colpite da valanghe, in zone ostiche o, in generale, in zone ove gli interventi richiedano una formazione specifica e un'idonea attrezzatura alpinistica nonche' conoscenze tecniche di soccorso alpino. 5. In caso di grandi emergenze o calamita', le autorita' del Servizio per la protezione civile di cui all'art. 2, comma 2, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, coordinano i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige. 6. Sono fatte salve le competenze del Servizio antincendi di cui alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15.