(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
               Adige n. 51/I-II del 18 dicembre 2007)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Competenze e compiti

   1. La Provincia Autonoma di Bolzano affida il Servizio di soccorso
alpino,    tramite    la    stipulazione    di    una    convenzione,
all'organizzazione  «Bergrettungsdienst im Alpenverein Stidtirol», di
seguito  denominata  Soccorso  alpino  BRD-AVS,  e all'organizzazione
«Soccorso  Alpino  e  Speleologico  Alto Adige del CNSAS», di seguito
denominata Soccorso alpino CNSAS Alto Adige.
   2.  Nelle  zone montane, impervie e sotterranee della provincia di
Bolzano  i  Soccorsi  alpini  BRD-AVS  e  CNSAS Alto Adige svolgono i
seguenti compiti:
   a) prevenzione di infortuni e attivita' di informazione;
   b) ricerca di dispersi;
   c) soccorso e salvataggio di persone infortunate o in pericolo;
   d) recupero di persone, animali e cose.
   3.  In caso di intervento anche di altri enti o organizzazioni, il
o la responsabile del competente Soccorso alpino BRD-AVS o CNSAS Alto
Adige coordina l'intervento.
   4.  La competenza e' esclusiva dei Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS
Alto  Adige,  se  i  compiti  di  cui  al comma 2 sono svolti in zone
colpite  da valanghe, in zone ostiche o, in generale, in zone ove gli
interventi   richiedano   una   formazione   specifica   e  un'idonea
attrezzatura  alpinistica  nonche'  conoscenze  tecniche  di soccorso
alpino.
   5.  In  caso  di  grandi  emergenze  o calamita', le autorita' del
Servizio  per  la protezione civile di cui all'art. 2, comma 2, della
legge  provinciale  18  dicembre  2002,  n. 15, coordinano i Soccorsi
alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige.
   6.  Sono  fatte salve le competenze del Servizio antincendi di cui
alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15.