(Pubblicato  nel  suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Veneto
                    n. 84 del 25 settembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  La  Regione,  valorizzando  i  principi  di sussidiarieta', di
adeguatezza  e  di  differenziazione nella allocazione delle funzioni
amministrative,     disciplina    l'esercizio    dell'attivita'    di
somministrazione  di  alimenti e bevande nel rispetto della normativa
comunitaria  e  delle disposizioni statali in materia di tutela della
concorrenza e dell'ordine pubblico perseguendo:
   a) lo sviluppo e l'innovazione del settore in armonia con le altre
attivita' economiche, in particolare con quelle del settore turismo;
   b) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e
dei dipendenti;
   c)  la  tutela  del  consumatore  in  relazione  ai  prezzi e alle
qualita' del servizio;
   d) la semplificazione delle procedure amministrative.
   2.   La   Regione   persegue,   altresi',  la  salvaguardia  e  la
riqualificazione  della  rete  degli  esercizi di somministrazione di
alimenti  e  bevande  nelle  zone di montagna e rurali, nelle aree di
interesse   archeologico,   storico,   architettonico,  artistico  ed
ambientale  e  nei  centri  urbani  minori nonche' la promozione e lo
sviluppo, anche attraverso apposite iniziative, dell'enogastronomia e
delle produzioni tipiche locali.