(Pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 84 del 25 settembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, valorizzando i principi di sussidiarieta', di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni amministrative, disciplina l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico perseguendo: a) lo sviluppo e l'innovazione del settore in armonia con le altre attivita' economiche, in particolare con quelle del settore turismo; b) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti; c) la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alle qualita' del servizio; d) la semplificazione delle procedure amministrative. 2. La Regione persegue, altresi', la salvaguardia e la riqualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale e nei centri urbani minori nonche' la promozione e lo sviluppo, anche attraverso apposite iniziative, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali.