(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 104 del
                          4 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
Riconoscimento,  potenziamento  e finanziamento del soccorso alpino e
                         speleologico veneto

   1. La Regione del Veneto, in conformita' alla legge 21 marzo 2001,
n.  74  «Disposizioni  per  favorire  l'attivita'  svolta  dal  Corpo
nazionale  soccorso  alpino  e speleologico» ed ai sensi dell'art. 29
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di
promozione  sociale»,  riconosce  e promuove l'attivita' del Soccorso
alpino  e  speleologico  veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico,  di  seguito denominato SASV-CNSAS rivolta al soccorso,
alla  prevenzione  e  alla  vigilanza  degli infortuni nell'esercizio
delle  attivita'  alpinistiche,  escursionistiche  e  degli  sport in
montagna,  delle  attivita' speleologiche e speleosubacquee e di ogni
altra  attivita'  connessa  alla  frequentazione  a  scopo turistico,
sportivo,  ricreativo e culturale, dell'ambiente montano, ipogeo e di
ogni  altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi
comprese  le  attivita'  professionali  o  lavorative  svolte in tali
ambienti.