(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 104 del 4 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Riconoscimento, potenziamento e finanziamento del soccorso alpino e speleologico veneto 1. La Regione del Veneto, in conformita' alla legge 21 marzo 2001, n. 74 «Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico» ed ai sensi dell'art. 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale», riconosce e promuove l'attivita' del Soccorso alpino e speleologico veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASV-CNSAS rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attivita' speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attivita' professionali o lavorative svolte in tali ambienti.