(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria n. 56
                        del 27 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge
27  luglio  2000,  n.  212  (Disposizioni  in  materia di statuto dei
diritti  del  contribuente),  disciplina  le garanzie e le tutele dei
contribuenti  nei  rapporti  con  la Regione Umbria. 2. L'ordinamento
tributario della Regione Umbria e' ispirato ai seguenti principi:
a)   pariteticita'   nei   rapporti  tra  la  Regione  Umbria  ed  il
contribuente;
b)    chiarezza   e   trasparenza   delle   disposizioni   tributarie
dell'ordinamento;
c)  certezza, tutela della buona fede e dell'affidamento nei rapporti
tributari;
d)  istituzione  di  organi  di  garanzia  dell'operato della Regione
Umbria per la tutela del contribuente.
3.  Le  leggi  e  i regolamenti regionali che contengono disposizioni
tributarie  devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle
partizioni  interne  e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto
delle disposizioni ivi contenute.
4.  Le  leggi  e  i  regolamenti  regionali  che non hanno un oggetto
tributario   non   possono   contenere   disposizioni   di  carattere
tributario,  fatte  salve  quelle  strettamente  inerenti all'oggetto
della legge medesima.
5.  I  richiami  ad  altre  disposizioni  contenuti nei provvedimenti
normativi  in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione
del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.
6.  Le  disposizioni  modificative  di leggi tributarie devono essere
introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
7. Le norme di carattere interpretativo in materia tributaria possono
essere  adottate  solo  in  casi  eccezionali  e  solo mediante legge
regionale.