(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria n. 56 del 27 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), disciplina le garanzie e le tutele dei contribuenti nei rapporti con la Regione Umbria. 2. L'ordinamento tributario della Regione Umbria e' ispirato ai seguenti principi: a) pariteticita' nei rapporti tra la Regione Umbria ed il contribuente; b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie dell'ordinamento; c) certezza, tutela della buona fede e dell'affidamento nei rapporti tributari; d) istituzione di organi di garanzia dell'operato della Regione Umbria per la tutela del contribuente. 3. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute. 4. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima. 5. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio. 6. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato. 7. Le norme di carattere interpretativo in materia tributaria possono essere adottate solo in casi eccezionali e solo mediante legge regionale.