(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 56 del
                          27 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Tassa  di  concessione  regionale  per  l'abilitazione  all'esercizio
                              venatorio

1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio
venatorio,  di  cui  al  numero d'ordine 17 della tariffa delle tasse
sulle  concessioni  regionali approvata con il decreto legislativo 22
giugno  1991,  n.  230  (approvazione della tariffa delle tasse sulle
concessioni  regionali  ai  sensi  dell'art.  3 della legge 16 maggio
1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990,
n. 158) e successive modifiche, e' fissata nella misura del cinquanta
per  cento  della tassa erariale ai sensi dell'art. 23 della legge 11
febbraio  1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma  e per il prelievo venatorio). 2. A decorrere dal 1 gennaio
2008,   la   tassa   di   concessione  regionale  per  l'abilitazione
all'esercizio venatorio di cui al comma 1, e' determinata secondo gli
importi  stabiliti  nell'allegato  A)  e,  per  i  soggetti abilitati
all'esercizio  venatorio  di eta' inferiore ad anni venti e superiori
ad anni settanta, secondo gli importi stabiliti nell'allegato B). Gli
allegati A) e E) sono parte integrante della presente legge.