(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 56 del 27 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio 1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui al numero d'ordine 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche, e' fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 2. A decorrere dal 1 gennaio 2008, la tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al comma 1, e' determinata secondo gli importi stabiliti nell'allegato A) e, per i soggetti abilitati all'esercizio venatorio di eta' inferiore ad anni venti e superiori ad anni settanta, secondo gli importi stabiliti nell'allegato B). Gli allegati A) e E) sono parte integrante della presente legge.