(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto l'art. 2 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, concernente «Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2432 di data 9 novembre 2007, con la quale e' stato approvato il presente regolamento; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' della disciplina 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi previste dalle norme di sicurezza da esso individuate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, di seguito indicata come «legge», al fine di garantire l'effettiva e puntuale esplicazione nei tempi stabiliti di tutte le verifiche da effettuare obbligatoriamente sul territorio .provinciale, aumentando il livello di sicurezza connesso con l'uso di dette attrezzature; di introdurre un adeguato coordinamento pubblico del sistema delle verifiche, prevedendo allo scopo standard di qualita' e indirizzi tecnici, nonche' controlli a campione sulla corretta effettuazione delle verifiche affidate a soggetti privati, in grado di assicurare omogeneita' e pari efficacia di tutte le verifiche svolte; di assicurare il miglior utilizzo delle risorse dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari destinate alla sicurezza e di mettere i soggetti tenuti a far effettuare le verifiche in condizione di rispettare piu' agevolmente ed efficacemente gli obblighi a loro carico.