(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                   Bilancio annuale e pluriennale

   1.  Sono  autorizzati  l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonche' delle somme per
entrate   di   ogni   specie  dovute  alla  Regione  per  l'esercizio
finanziario  2008  rispettivamente  per  euro 35.147.927.404,52 e per
euro  77.021.891.110,59  giusto  lo stato di previsione delle entrate
allegato alla presente legge.
   2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2008 gli impegni e
i  pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute
nei commi seguenti, rispettivamente per euro 35.147.927.404,52 e euro
77.021.891.110,59  giusto lo stato di previsione delle spese allegato
alla presente legge.
   3.  E'  approvato  il  quadro generale riassuntivo del bilancio di
previsione  della  Regione  per  l'esercizio  finanziario  2008 con i
prospetti  ed  elenchi  allegati  di  cui  all'art.  37  della  legge
regionale   31  marzo  1978,  n.  34  (Norme  sulle  procedure  della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione).
   4. E' approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15
della  legge  regionale  n.  34/1978,  il bilancio pluriennale per il
triennio  2008-2010  nelle  risultanze di cui al quadro di previsione
delle  entrate  e  al  quadro di previsione delle spese allegati alla
presente legge.
   5.  Sono  altresi'  approvati  i  quadri  generali riassuntivi del
bilancio pluriennale 2008-2010 allegato alla presente legge.
   6.  Conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi da 16 a 21,
della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato «legge finanziaria
2004»)  come  integrati  dall'art.  3,  comma 1, del decreto-legge 12
luglio  2004,  n.  168  (Interventi urgenti per il contenimento della
spesa  pubblica), che ammette il ricorso all'indebitamento unicamente
per  finanziare gli investimenti quali risultano dall'elenco previsto
all'art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003, per gli interventi che
potenzialmente fanno riferimento a beneficiari privati, la Regione e'
autorizzata  ad  assumere  obbligazioni  nella misura massima di euro
113.381.560,16 per l'anno 2008, di euro 88.411.388,80 per l'anno 2009
e  di  euro  36.891.822,75 per l'anno 2010, coperti, per ogni anno di
riferimento  delle  obbligazioni,  dalle risorse disponibili generate
dal  risparmio  pubblico  e  dalle maggiori entrate in capitale, come
previsto  nell'allegato  quadro  dimostrativo  della  copertura delle
spese  autonome  e  del rispetto del vincolo del ricorso al credito e
comunque   nella   misura  massima  consentita  dall'andamento  degli
accertamenti e degli impegni.
   7. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione
di  mutui  ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 34/1978, e'
determinato  per  l'anno 2008 in euro 2.157.227.673,43. Tale cifra e'
la risultante dei seguenti fatti contabili:
   a)  saldo  negativo  presunto  dell'esercizio  2007,  pari  a euro
1.300.000.000,00;
   b)    disavanzo    dell'esercizio   2008   determinato   in   euro
857.227.673,43.
   8.  Tali  mutui  saranno stipulati con ammortamento comprensivo di
quota  capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 5 per cento
annuo  e  per  una durata massima di ammortamento di anni trenta. Nel
caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entita' del tasso di
cui  al  periodo  precedente  e'  riferita  al  tasso  iniziale delle
operazioni medesime al momento della stipula.
   9.  La  Giunta  regionale  assume  i mutui autorizzati con propria
deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 7 e 8. Le
condizioni dei mutui di cui ai commi 7 e 8 e degli altri gia' assunti
possono    essere    contrattate,    anche   ai   fini   della   loro
ristrutturazione,  secondo  condizioni piu' favorevoli e comunque per
una  durata  non  superiore  a  trent'anni  in  relazione alle mutate
esigenze  ed  opportunita'  della Regione ai sensi dell'art. 41 della
legge  28  dicembre  2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2002»).
   10.  Gli  ammortamenti  dei  mutui di cui al comma 7, non potranno
decorrere da data anteriore al 1 dicembre 2008 per quanto riguarda la
lettera  a)  «saldo  negativo  presunto dell'esercizio 2007». L'onere
annuo  derivante  dagli  ammortamenti  dei  mutui  di cui al presente
comma,  valutato  in  euro  64.707,00  per  ogni  milione di prestito
contratto,  e'  posto  a  carico  dell'UPB  7.4.0.2.200,  per  quanto
riguarda  la  quota  interessi,  e  dell'UPB  7.4.0.6.207, per quanto
riguarda  la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle
spese  del  bilancio  per l'esercizio finanziario 2008 e nel bilancio
pluriennale per gli anni successivi.
   11.  La Regione, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970,
n.  281  (Provvedimenti  finanziari  per l'attuazione delle Regioni a
statuto  ordinario)  e  dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n.
724   (Misure   di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  e'
autorizzata  a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai commi 7 e
8, prestiti obbligazionari.
   12.  In  relazione  a  quanto  disposto  dal  comma  11, la Giunta
regionale  e'  autorizzata  a  deliberare  l'emissione, alle migliori
condizioni  di  mercato,  di prestiti obbligazionari, determinando le
condizioni  e  le modalita' dell'operazione, ivi compresa l'eventuale
costituzione  di  un fondo vincolato per la restituzione del capitale
oggetto del prestito obbligazionario.
   13.  Il  rimborso  del prestito obbligazionario e' garantito dalla
Regione   mediante  iscrizione  nel  proprio  bilancio,  in  appositi
capitoli  di  spesa,  per  tutta  la durata del prestito, delle somme
occorrenti  per  effettuare  i  pagamenti, alle previste scadenze. Su
tali  somme  sara'  istituito  speciale  vincolo a favore dell'ente o
degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
   14.  In  relazione  a  tale  garanzia,  la  Regione da' mandato al
tesoriere  di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di
ammortamento  finanziario,  al  versamento  presso  l'ente o gli enti
creditizi   incaricati   del   servizio  del  prestito,  delle  somme
occorrenti  per  il  servizio stesso, con priorita' assoluta rispetto
alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad
accantonare  su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme
necessarie   al   servizio   del   prestito,  con  specifico  vincolo
irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del
servizio  del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate
a  tale  vincolo  dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare
insufficiente  al  pagamento  delle  somme necessarie al servizio del
prestito,  il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale
di tutte le entrate della Regione.
   15.  La  Giunta  regionale  pone in essere le procedure necessarie
all'emissione  del prestito obbligazionario, comprese quelle relative
al   mantenimento   di   uno   o   piu'   rating  in  funzione  delle
caratteristiche  del prestito stesso. Per perseguire queste finalita'
la  Giunta  puo'  avvalersi  di  advisors  esterni  con  riconosciute
esperienze internazionali.
   16.  All'onere  valutato in euro 300.000,00 di cui al comma 15, si
provvede   mediante   l'utilizzo   delle  risorse  stanziate  all'UPB
7.2.0.1.184 «Spese generali».
   17.  In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  45 della legge
regionale  n. 34/1978 e dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre
1992,  n.  48 (Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del
fondo  sanitario), la Giunta regionale e' autorizzata per l'anno 2008
a  contrarre  anticipazioni  per  un  importo  non  superiore  a euro
1.100.000.000,00   di  cui  euro  1.000.000.000,00  per  fronteggiare
temporanee   deficienze   di   cassa   relative   all'erogazione  dei
finanziamenti  per  il  Servizio  sanitario  regionale.  La  relativa
entrata   e  la  spesa  per  il  rimborso  delle  anticipazioni  sono
rispettivamente iscritte alle UPB 23 e 205.
   18.   Quale   onere   degli   interessi   passivi   connessi  alle
anticipazioni  di  ci  al  comma 17, e' altresi' autorizzata la spesa
complessiva   di   euro  42.000.000,00,  di  cui  euro  40.000.000,00
riguardanti il settore sanitario, stanziata all'UPB 200.
   19.  Il  fondo di riserva del bilancio di cassa e' determinato per
l'anno 2008 in euro 3.500.000.000,00 stanziato all'UPB 7.4.0.1.301.
   20.  La  Giunta  regionale  adotta  i  provvedimenti  relativi  ad
attivita' non ancora trasferite alle aziende sanitarie locali (ASL) e
che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano,
per  l'anno  2008,  alla  competenza  regionale.  Qualora  nel  corso
dell'anno   2008   tali  attivita'  siano  trasferite  alle  ASL,  si
provvedera'  ad  assicurare  alle medesime, con delibera della Giunta
regionale,  il  relativo finanziamento per la parte di competenza. La
Giunta regionale e' altresi' autorizzata ad adottare provvedimenti di
spesa  per  le  attivita'  di  carattere strumentale allo svolgimento
delle funzioni di competenza regionale.
   21.  In  relazione  a  quanto  disposto dal decreto legislativo 30
dicembre   1992,   n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
dal  decreto  legislativo  18  febbraio  2000, n. 56 (Disposizioni in
materia  di  federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13
maggio 1999, n. 133) e' autorizzata per il finanziamento del Servizio
sanitario  l'iscrizione  nello  stato  di  previsione delle spese del
bilancio  per  l'esercizio finanziario 2008 di euro 15.540.000.000,00
di cui:
   a)  euro  15.272.000.000,00 per l'erogazione delle somme spettanti
agli  enti  che  nel  territorio regionale esercitano le funzioni del
Servizio sanitario, stanziati alle UPB 256, 315 e 87;
   b)   euro  228.000.000,00  per  l'effettuazione  degli  interventi
diretti  di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria,
stanziati alle UPB 257 e 258;
   euro  ) euro 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi per
anticipazioni  riguardanti  il  settore sanitario di cui al comma 17,
stanziati all'UPB 200.
   22. La Giunta regionale e' autorizzata, con proprie deliberazioni,
a  ripartire  risorse,  di  cui  al  comma  21,  tra gli enti che sul
territorio  regionale  esercitano  le funzioni del Servizio sanitario
regionale.  La  Giunta  regionale  e' altresi' autorizzata ad erogare
acconti  mensili, nelle more dell'approvazione di tali deliberazioni,
e  comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento
complessivo del Servizio sanitario regionale.
   23.  Tra  le  UPB 315, 200, 256, 257, 258, e 87 relativamente alle
somme  del  Servizio  sanitario sono autorizzate per l'esercizio 2008
variazioni  compensative  ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge
regionale n. 34/1978.
   24.  Qualora  entro  il termine dell'esercizio nel corso del quale
sono  stati  stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio
sanitario  regionale  non  sia possibile far luogo a tutto o in parte
all'impegno  delle spese di cui al comma 21, le stesse possono essere
iscritte  alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in
tutto  o  per  le  parti  residuali;  in  tal  caso  si  applicano le
disposizioni  e  le  procedure  previste  dall'art.  50  della  legge
regionale n. 34/1978.
   25.  In  relazione  al  rinvio  alla  legge  di  bilancio  per  la
quantificazione  delle  spese  operative  di carattere continuativo o
ricorrente,  disposto  dalle  leggi  regionali  ai  sensi del comma 1
dell'art.  22  della legge regionale n. 34/1978, sono autorizzate per
l'esercizio finanziario 2008 le spese indicate all'allegato elenco A.
   26.  Per  la  realizzazione  dei  programmi  di utilizzo dei fondi
strutturali   comunitari   approvati  dalla  Commissione  europea  in
attuazione  del  Regolamento  (CE)  n. 1080 del 5 luglio 2006 recante
«Disposizioni  generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che
abroga  il  Regolamento  (CE)  n.  1783/1999» la Regione assicura con
legge  di  bilancio e successive variazioni il cofinanziamento di sua
spettanza  conformemente  ai piani finanziari contenuti nei documenti
di programmazione.
   27.  Il  cofinanziamento  regionale  concorre, congiuntamente alle
risorse  comunitarie e statali, al finanziamento dei programmi di cui
al  comma  26,  anche  cumulato  negli  stessi  capitoli,  con  fondi
comunitari e statali eventualmente articolati per assi e misure.
   28.  Vista  la  decisione  CE n. 3784/07 del 1° agosto 2007 con la
quale  e'  stato  approvato  il  Piano operativo regionale (POR) FESR
2007-2013  Obiettivo  «Competitivita'  regionale e occupazione», come
nella tabella allegata:

               ---->  Vedere immagine a pag. 3  <----

   I  capitoli di spesa sopra descritti potranno essere variati delle
quote  provenienti  dalle  assegnazioni  statali  e  comunitarie,  da
iscriversi in bilancio con atto amministrativo.
   29.  La  Regione,  per  dare  copertura  finanziaria  della  quota
regionale  di  co-finanziamento,  istituisce  l'apposito  capitolo di
entrata  4.5.204.7130  vincolato, confluente nei capitoli di spesa di
cui  al  comma  28 destinati al finanziamento del Programma operativo
FESR.
   30.  Al finanziamento della quota regionale si provvede destinando
le   risorse   del   capitolo   autonomo  di  spesa  3.3.2.3.381.7136
«Cofinanziamento   regionale  per  l'attuazione  del  programma  FESR
2007-2013» da introitare sul capitolo d'entrata, di cui al comma 29.
   31. Qualora, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale i
finanziamenti  di cui al comma 26, non siano impegnati completamente,
le   disponibilita'   finanziarie  che  ne  derivano  possono  essere
reiscritte  alla  competenza  dell'esercizio  finanziario  in corso o
immediatamente  successivo,  nei  limiti  delle  scadenze  poste  dai
provvedimenti  comunitari  di  approvazione  dei  programmi di cui al
comma  26,  applicando  le  disposizioni  della  legge  regionale  n.
34/1978, art. 50.
   32. Le somme erogate ai soggetti beneficiari dei finanziamenti dei
programmi  di  cui  al comma 26, ed eventualmente recuperate, formano
oggetto  di  contabilizzazione specifica in entrata e sono reiscritte
in  spesa nella competenza dei capitoli a valere sui quali sono state
liquidate in origine.
   33.  Con la legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti
annuali  dei  fondi  per  il  finanziamento degli ulteriori programmi
Comunitari.
   34.  Le  spese  e  le  entrate,  per  le  quali le leggi regionali
autorizzano  la  determinazione  annuale con la legge di approvazione
del   bilancio,   sono   determinate  per  l'anno  2008  nell'importo
risultante nell'allegato elenco B.
   35.  E'  allo stesso modo autorizzata, ai sensi dell'art. 50 della
legge  regionale  n. 34/1978, la reiscrizione delle spese relative ad
assegnazioni  di  fondi statali o della Unione europea con vincolo di
destinazione   specifica   e  delle  altre  spese  per  le  quali  la
reiscrizione e' gia' espressamente prevista da leggi regionali.
   36.  E'  autorizzata,  ai sensi dell'art. 50, comma 2, e dell'art.
70-bis  della  legge  regionale  n. 34/1978, la reiscrizione in conto
competenza   2008   della   somma   complessiva  di  euro  394.501,00
corrispondente  ad  economie  degli  esercizi  precedenti  relative a
contributi  in  annualita'  sui  capitoli  di spesa e per gli importi
sotto indicati:

               ---->  Vedere immagine a pag. 3  <----

   37.  Fra le unita' previsionali di base di cui all'allegato elenco
E  sono  autorizzate  per  l'esercizio  finanziario  2008  variazioni
compensative ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge regionale n.
34/1978.