(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       1 del 21 dicembre 2007)
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' e principi

   1.  La  presente  legge  detta  norme  in ordine alle attivita' di
acquisizione di beni e servizi nelle materie di competenza regionale,
nel  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario,
delle  disposizioni  relative  alle  materie  di competenza esclusiva
dello Stato e, per le materie di competenza concorrente, nel rispetto
dei  principi  fondamentali  desumibili,  in particolare, dal decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE  e 2004/18/CE). 2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma
1,  la Regione Emilia-Romagna disciplina, relativamente ai profili di
carattere  organizzativo  e  di  semplificazione  procedimentale,  lo
svolgimento delle attivita' di acquisizione di beni e servizi secondo
i   principi   di   imparzialita',   trasparenza,   proporzionalita',
adeguatezza,    qualita',   efficienza   ed   efficacia   dell'azione
amministrativa.  Persegue  obiettivi  di  efficienza  della spesa, di
contenimento  dei  consumi  energetici  e  di  rispetto dell'ambiente
mediante  il  ricorso  ad  acquisti  che privilegino il basso impatto
ambientale.
   3.  Per  razionalizzare la spesa pubblica ed innovare le procedure
di  acquisizione  di  beni e servizi, la Regione valorizza il sistema
regionale  di acquisto di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n.
11  (Sviluppo  regionale  della  societa'  dell'informazione)  ed  il
ricorso  alla  struttura  regionale,  di  seguito denominata «Agenzia
Intercent-ER», a tal fine istituita.