(Provincia di Trento) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge Art. 1. Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 4 del 2002 e' aggiunto il seguente periodo: «La provincia garantisce a tutte le bambine e a tutti i bambini il diritto a frequentare il nido d'infanzia, prioritariamente, o altro servizio del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, da attivare secondo criteri di efficacia, efficienza e sostenibilita' economica, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 4 del 2002 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e' finalizzato a favorire e sostenette i genitori lavoratori nel loro ruolo di educatori, anche attraverso la creazione di spazi appropriati ad accogliere i propri figli in un luogo vicino all'attivita' lavorativa, in modo tale da garantire una maggiore e migliore integrazione tra la vita lavorativa e quella familiare».