(Provincia di Trento)
(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2007)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
   la seguente legge
                               Art. 1.
Modificazioni  dell'art. 1 della legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4
(Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

   1.  Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 4
del  2002 e' aggiunto il seguente periodo: «La provincia garantisce a
tutte le bambine e a tutti i bambini il diritto a frequentare il nido
d'infanzia,  prioritariamente,  o  altro  servizio  del  sistema  dei
servizi  socio-educativi  per  la prima infanzia, da attivare secondo
criteri   di   efficacia,   efficienza  e  sostenibilita'  economica,
superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche
e culturali».
   2.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 4 del
2002 e' aggiunto il seguente:
   «2-bis.  Il  sistema  dei  servizi  socio-educativi  per  la prima
infanzia e' finalizzato a favorire e sostenette i genitori lavoratori
nel  loro  ruolo di educatori, anche attraverso la creazione di spazi
appropriati   ad  accogliere  i  propri  figli  in  un  luogo  vicino
all'attivita'  lavorativa,  in  modo tale da garantire una maggiore e
migliore integrazione tra la vita lavorativa e quella familiare».