(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 55 del 19 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2008, l'accertamento e la riscossione delle entrate nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2007, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia e' cessata con il 31 dicembre 2007. 2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2008 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio. 3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2008, ai sensi del comma 6, dell'art. 82, della legge regionale n. 13/2000, la gestione dei relativi stanziamenti e' autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Data a Perugia, LORENZETTI