(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 55
                        del 19 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Ai  sensi  dell'art.  58,  comma  4,  della  legge regionale 28
febbraio  2000,  n.  13,  sono  autorizzati,  per  il primo trimestre
dell'anno  finanziario  2008,  l'accertamento  e la riscossione delle
entrate  nonche'  l'impegno  e  il  pagamento delle spese, sulla base
delle  previsioni  del  bilancio  per l'anno 2007, limitatamente, per
quanto  concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti
e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia e' cessata con
il  31  dicembre  2007.  2.  Dalla data di presentazione al Consiglio
regionale  del  bilancio  per l'anno 2008 le autorizzazioni di cui al
comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.
  3.  Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di
pagamento  frazionati  in  dodicesimi, nonche' di spese finanziate da
assegnazioni  statali  o  comunitarie  a  destinazione vincolata, ivi
comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2008,
ai sensi del comma 6, dell'art. 82, della legge regionale n. 13/2000,
la  gestione  dei  relativi  stanziamenti  e'  autorizzata  senza  la
limitazione di cui al comma 1.
  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ai sensi dell'art. 38,
comma  1  dello  Statuto  regionale  ed  entra  in  vigore  il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
  Data a Perugia,
                             LORENZETTI