(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 29 gennaio 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Ai sensi dell'art. 3 della legge del 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura), la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualita', favorisce e promuove la tutela delle varieta' e razze locali di interesse agrario, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura caratteristiche del proprio territorio. 2. Le varieta' e le razze locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario e zootecnico dell'Emilia-Roma-gna. 3. La Regione Emilia-Romagna promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di varieta' e razze locali di interesse agrario, ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete di conservazione tutela e sal-vaguardia di cui all'art. 11 della presente legge. 4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce ini-ziative pubbliche e private volte alla conservazione, tute-la e valorizzazione delle varieta' e razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione. 5. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce e incentiva le attivita' e le iniziative di cui al comma 4 del presente articolo, determina i criteri e le modalita' di attuazione.