(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       14 del 29 gennaio 2008)
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

1.  Ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  del  6 aprile 2004, n. 101
(Ratifica  ed  esecuzione  del  Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche   per  l'alimentazione  e  l'agricoltura),  la  Regione
Emilia-Romagna, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e
salvaguardia  degli  agroecosistemi  locali  e  delle  produzioni  di
qualita',  favorisce  e  promuove  la  tutela  delle varieta' e razze
locali  di interesse agrario, al fine di garantire la conservazione e
la  valorizzazione  delle  risorse  genetiche  per  l'alimentazione e
l'agricoltura  caratteristiche del proprio territorio. 2. Le varieta'
e  le  razze  locali appartengono al patrimonio naturale di interesse
agrario e zootecnico dell'Emilia-Roma-gna.
3.  La  Regione  Emilia-Romagna promuove e garantisce l'utilizzazione
collettiva  del  patrimonio  di  varieta' e razze locali di interesse
agrario, ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete
di  conservazione  tutela  e  sal-vaguardia  di cui all'art. 11 della
presente legge.
4.  La  Regione  assume  iniziative  dirette  e favorisce ini-ziative
pubbliche   e   private   volte   alla   conservazione,   tute-la   e
valorizzazione  delle  varieta'  e razze locali di interesse agrario,
con particolare riguardo per quelle a rischio di erosione.
5. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce e
incentiva le attivita' e le iniziative di cui al comma 4 del presente
articolo, determina i criteri e le modalita' di attuazione.