(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  In  attuazione  della  legge  regionale  9  gennaio 2006, n. 1
(Principi  e  norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali
nel  Friuli-Venezia  Giulia),  la  Regione,  con  il  presente  capo,
riconosce  il  ruolo  delle  comunita'  montane,  quali  enti  locali
territoriali  preposti  alta  valorizzazione delle zone montane, e ne
promuove  la  collaborazione  per  generare  una  visione  strategica
pluriennale  idonea  a  mobilitare  risorse  e  a sviluppare processi
decisionali condivisi e diffusi.
   2.   La  Regione  promuove  uno  sviluppo  endogeno,  integrato  e
sostenibile  del  territorio  montano,  fondato sulle caratteristiche
distintive quali elemento aggregante della realta' economica, sociale
e   storico-culturale,   sistema   di   interrelazioni   sociali,  di
circolazione  di informazioni, di produzione e riproduzione di valori
e di conoscenze specifiche.