(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attuazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), la Regione, con il presente capo, riconosce il ruolo delle comunita' montane, quali enti locali territoriali preposti alta valorizzazione delle zone montane, e ne promuove la collaborazione per generare una visione strategica pluriennale idonea a mobilitare risorse e a sviluppare processi decisionali condivisi e diffusi. 2. La Regione promuove uno sviluppo endogeno, integrato e sostenibile del territorio montano, fondato sulle caratteristiche distintive quali elemento aggregante della realta' economica, sociale e storico-culturale, sistema di interrelazioni sociali, di circolazione di informazioni, di produzione e riproduzione di valori e di conoscenze specifiche.