(Pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'

   1. La Regione riconosce nello spettacolo dal vivo una fondamentale
forma  di  espressione  della  vita  culturale  della  comunita'  del
Friuli-Venezia   Giulia   e   ne  sostiene  lo  sviluppo,  in  quanto
manifestazione  dell'identita'  regionale  nella pluralita' delle sue
componenti  linguistiche  e  dialettali  nella  diversita'  delle sue
articolazioni territoriali, fonte di valorizzazione delle sue risorse
artistiche   e   culturali,  fattore  di  crescita  civile,  sociale,
economica  e  turistica  del suo territorio nel contesto nazionale ed
europeo,  e  attivita'  che concorre allo sviluppo delle relazioni di
scambio e cooperazione della Regione con le realta' esterne a essa.
   2. La presente legge persegue le seguenti finalita':
   a)  il  soddisfacimento  della  domanda di servizi culturali della
popolazione;
   b) l'equilibrata diffusione dell'offerta culturale nel territorio;
   c)  lo  sviluppo  e  la  qualificazione  delle risorse artistiche,
tecniche   ed   economico-produttive  impegnate  nelle  attivita'  di
spettacolo dal vivo;
   d) il miglioramento e la valorizzazione dell'impiego delle risorse
pubbliche destinate allo spettacolo dal vivo;
   e)  il  sostegno alla sperimentazione, ricerca e innovazione dello
spettacolo dal vivo;
   f)  la  valorizzazione delle produzioni artistiche degli organismi
di  spettacolo  del  Friuli-Venezia  Giulia  in  ambito  nazionale  e
internazionale.