(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' 1. La Regione riconosce nello spettacolo dal vivo una fondamentale forma di espressione della vita culturale della comunita' del Friuli-Venezia Giulia e ne sostiene lo sviluppo, in quanto manifestazione dell'identita' regionale nella pluralita' delle sue componenti linguistiche e dialettali nella diversita' delle sue articolazioni territoriali, fonte di valorizzazione delle sue risorse artistiche e culturali, fattore di crescita civile, sociale, economica e turistica del suo territorio nel contesto nazionale ed europeo, e attivita' che concorre allo sviluppo delle relazioni di scambio e cooperazione della Regione con le realta' esterne a essa. 2. La presente legge persegue le seguenti finalita': a) il soddisfacimento della domanda di servizi culturali della popolazione; b) l'equilibrata diffusione dell'offerta culturale nel territorio; c) lo sviluppo e la qualificazione delle risorse artistiche, tecniche ed economico-produttive impegnate nelle attivita' di spettacolo dal vivo; d) il miglioramento e la valorizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche destinate allo spettacolo dal vivo; e) il sostegno alla sperimentazione, ricerca e innovazione dello spettacolo dal vivo; f) la valorizzazione delle produzioni artistiche degli organismi di spettacolo del Friuli-Venezia Giulia in ambito nazionale e internazionale.