(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Premesso  che l'art. 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 -
«Riordino   degli   interventi   regionali  in  materia  di  edilizia
residenziale  pubblica» - dispone, tra l'altro, che l'Amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a  concedere  garanzie integrative di cui
all'art.  5  della  legge  regionale  26  febbraio  2001,  n.  4  per
l'acquisto,   la   costruzione  o  il  recupero  di  immobili  a  uso
residenziale, limitatamente alla prima casa.
   Visto  il  decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n.
0120/Pres.,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  «Regolamento  di
esecuzione  della  legge  regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i
criteri  e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative
di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;
   Visto  l'art.  12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il
quale  stabilisce  che  i  regolamenti  sono  approvati previo parere
vincolante della Commissione consiliare competente;
   Vista  la deliberazione n. 3108 del 14 dicembre 2007, con la quale
la  Giunta  regionale  ha approvato in via preliminare il regolamento
recante «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale
7  marzo  2003,  n.  6,  concernente  i criteri e le modalita' per la
concessione  delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge
regionale  26  febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente
della  Regione  13  aprile  2004,  n.  0120/Pres.ne  ha  disposto  la
contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;
   Preso  atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale
n.  6/2003,  la IV Commissione consiliare. nella seduta n. 178 del 29
gennaio  2008,  ha  espresso  parere  favorevole  riguardo  al  testo
approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 3108/2007;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  286 dell'8
febbraio   2008  che  ha  approvato  le  modifiche  da  apportare  al
regolamento  concernente la concessione delle garanzie integrative di
cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;
   Ritenuto  di  adottare  le «Modifiche al regolamento di esecuzione
della  legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le
modalita'  per  la  concessione  delle  garanzie  integrative  di cui
all'art.  5  della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con
decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.»;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della  Giunta regionale n. 286 dell'8
febbraio 2008;
                              Decreta:
   1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento di esecuzione della
legge  regionale  7  marzo  2003,  n.  6,  concernente i criteri e le
modalita'  per  la  concessione  delle  garanzie  integrative  di cui
all'art.  5  della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con
decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.»di
cui  all'allegato  «A»  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento.
   2.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di osservare e fare
osservare  dette  disposizioni  quali  modifiche  a regolamento della
Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY