(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008) IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» - dispone, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 per l'acquisto, la costruzione o il recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa. Visto il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»; Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente; Vista la deliberazione n. 3108 del 14 dicembre 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente; Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV Commissione consiliare. nella seduta n. 178 del 29 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3108/2007; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 286 dell'8 febbraio 2008 che ha approvato le modifiche da apportare al regolamento concernente la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4; Ritenuto di adottare le «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.»; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 286 dell'8 febbraio 2008; Decreta: 1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.»di cui all'allegato «A» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY