(Pubblicato  nel  1°  suppl.  al  Bollettino  ufficiale della Regione
          Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione europea 14
luglio 1999 n. L. 179, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo,   ed  in  particolare  l'art.  5,  comma  3,  il  quale
stabilisce che gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati
alla riserva;
   Visto  il  regolamento  (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31
maggio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale della Comunita'
europea  16  giugno  2000,  n. L. 143, che stabilisce le modalita' di
applicazione  del  regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, ed in
particolare quelle in ordine al potenziale produttivo;
   Visto   il  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  27  luglio  2000,  concernente  le norme di attuazione del
regolamento  (CE)  del  Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE)
della  Commissione n. 1227/2000, che riguarda l'organizzazione comune
del  mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 3, che attribuisce
alle  regioni e province autonome il compito di stabilire le relative
modalita'  e  procedure  per  la  concessione  dei  diritti  di nuovi
impianti di vigneto;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 2025 dell'11
luglio  2000,  concernente l'inventario del potenziale produttivo del
settore    viticolo   regionale,   e   successive   modificazioni   e
integrazioni;
   Vista  la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA
del  15 maggio 2001, n. 35, pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione  n.  39  del  26  settembre  2001,  che istituisce la riserva
regionale dei diritti di reimpianto;
   Visto  il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2007, n.
0313/Pres.,   recante  «Regolamento  di  attuazione  delle  procedure
tecnico  amministrative  in  applicazione  dei  regolamenti  (CE)  n.
1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo
e  disciplina  delle  modalita'  tecnico-procedurali  per il rilascio
delle  autorizzazioni  della  variazione  del  potenziale  produttivo
viticolo  aziendale  e  per  la misurazione delle superfici vitate in
esecuzione  dell'art. 6, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007,
n. 20. Approvazione»;
   Considerato che il citato regolamento stabilisce, all'art. 16, che
il  Servizio competente determina, entro centoventi giorni dalla fine
di  ogni  campagna  viticola,  l'entita' dei diritti che confluiscono
nella  riserva  regionale  e  che  l'assegnazione  ai  produttori dei
predetti  diritti  e'  disposta  con  delibera della Giunta regionale
sulla base di apposito bando, nel quale vengono definiti i criteri di
assegnazione, le modalita' e l'eventuale prezzo di cessione;
   Atteso,   in  base  alle  risultanze  dell'istruttoria  tecnico  -
amministrativa  del  competente Servizio, che nella riserva regionale
sono  attualmente  presenti diritti non utilizzati per una superficie
complessiva di ettari 80.41.78;
   Ritenuto  necessario  procedere  all'assegnazione  dei  diritti di
impianto   derivanti   dalla   riserva,  disciplinando  con  apposito
regolamento bando i criteri, le modalita' e il prezzo di cessione;
   Ritenuto necessario, inoltre, modificare il testo del comma 3, del
citato art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/2007,
prevedendo  che  l'assegnazione  dei diritti sia disposta con decreto
del  direttore  del  Servizio  competente,  sulla  base  di  apposito
regolamento bando;
   Richiamata  la normativa comunitaria e nazionale vigente, ai sensi
della   quale  il  produttore  di  una  determinata  superficie  puo'
procedere all'impianto di viti solo se in possesso di idonei diritti,
e  cioe'  diritti  di  reimpianto  propri o acquisiti da terzi oppure
attribuiti dalla riserva regionale;
   Rilevato  che  nel  territorio regionale, nell'ultimo decennio, la
superficie vitata si e' incrementata anche a seguito dell'acquisto di
diritti  di  reimpianto  provenienti  da  altre regioni e che cio' ha
permesso l'incremento produttivo e il miglioramento qualitativo della
produzione complessiva regionale;
   Considerato, relativamente ad alcune autorizzazioni rilasciate nel
periodo  1998-  2001,  che, successivamente al rilascio delle stesse,
sono   emerse   delle   irregolarita'   in  ordine  alla  sussistenza
dell'originario diritto di impianto commercializzato e utilizzato dai
produttori;
   Ricordato che la conoscenza di tali irregolarita' e' avvenuta solo
dopo  che i produttori, debitamente autorizzati, avevano realizzato i
relativi vigneti;
   Considerato  che sono stati aperti i procedimenti di contestazione
dei  vigneti  realizzati  sulla  base di attestazioni di cui e' stato
accertata,    da    parte   di   altre   pubbliche   amministrazioni,
l'insussistenza  del  diritto di provenienza, i quali, se completati,
potranno  portare, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 7, del regolamento
(CE)  n.  1493/1999,  all'estirpo  di  tutte le superfici piantate in
carenza di idoneo titolo;
   Ritenuto  che tale situazione arrecherebbe grave danno non solo ai
produttori  interessati,  che  si  trovano  nella situazione di avere
effettuato  un  investimento  autorizzato  su un titolo all'apparenza
idoneo, successivamente rivelatosi inesistente, con la conseguenza di
dover  estirpare  vigneti  di  qualita',  ma anche all'intero settore
agricolo regionale, venendo compromesso lo sviluppo qualitativo delle
produzioni provenienti da impianti di nuova generazione;
   Ritenuto,  pertanto,  che  risponda  al  pubblico interesse che la
Regione  provveda  alla vendita dei diritti della propria riserva con
priorita'  a  favore  di  quei produttori che intendano sostituire il
proprio  precedente  titolo soggetto a contestazione con uno idoneo a
garantire la regolarita' dei vigneti gia' impiantati;
   Ritenuto  di  dover cedere i diritti a titolo preferenziale con la
clausola  espressa  della  risoluzione  dell'assegnazione  laddove il
presupposto venga meno con l'accertamento, in sede di giudizio, della
fondatezza del diritto contestato, il quale, in tale caso, confluira'
nuovamente nella riserva regionale;
   Considerato  che,  una  volta soddisfatti i produttori con diritti
contestati,  l'assegnazione  degli  eventuali  diritti  dalla riserva
ancora  disponibili  potra'  essere  disposta  a  favore  degli altri
produttori richiedenti;
   Rilevato  che, a tal fine, sara' stilata apposita graduatoria, con
attribuzione dei seguenti punteggi:
   a)  giovani  produttori di eta' compresa fra i diciotto e quaranta
anni,  con  qualifica  di  responsabile  o  corresponsabile  civile e
fiscale   dell'impresa  agricola,  alla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione del presente regolamento: punti
12;
   b)  produttori  che  si impegnano a esercitare i diritti assegnati
nelle zone ricomprese nelle D.O.C. Colli Orientali del Friuli, Collio
e Carso: punti 6;
   c)  produttori  che  si impegnano a esercitare i diritti assegnati
all'interno  dell'area  che  delimita  una  denominazione  di origine
controllata  garantita  (D.O.C.G.) o una sottozona: punti 4, e che, a
parita'  di  condizioni,  verra'  data  priorita'  al richiedente con
minore eta';
   Ritenuto   di   prevedere,  solo  per  tale  ultima  categoria  di
produttori,  che  la domanda, di assegnazione possa essere presentata
per  una  superficie compresa tra 0,5 e 2 ettari, al fine di favorire
la realizzazione di impianti congruamente dimensionati;
   Considerate  le  oscillazioni  subite  dal  valore  dei diritti di
reimpianto sul libero mercato nell'arco temporale degli anni dal 2000
al  2007,  e  ritenuto  di  prendere  in  considerazione il valore di
mercato   attuale,   pari   a   6.000,00  euro/ettaro,  come  congruo
corrispettivo  da  versare  per  l'acquisto dei diritti dalla riserva
regionale;
   Visto   il   regolamento  di  organizzazione  dell'Amministrazione
regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente
della   Regione   27   agosto   2004,   n.  0277/Pres.  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   Richiamato l'art. 75 della deliberazione della Giunta regionale n.
1348  del  15 giugno 2006, e successive modificazioni e integrazioni,
recante  la  declaratoria  delle  funzioni  del  Servizio  produzioni
agricole   della   direzione  centrale  risorse  agricole,  naturali,
forestali e montagna, in materia di viticoltura;
   Vista  la  legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7  e successive
modifiche ed integrazioni;
   Visto lo statuto di autonomia;
   Su  Conforme  deliberazione  della Giunta regionale n. 396 dell'11
febbraio 2008;
                              Decreta:
   1. E' approvato il «Regolamento bando concernente l'individuazione
dei   criteri,   delle   modalita'  e  del  prezzo  di  cessione  per
l'assegnazione  dei  diritti  di  impianto  derivanti  dalla  riserva
regionale»,  nel  testo  allegato  al  presente  decreto  quale parte
integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservano e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY