(Pubblicato nel 1° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 14 luglio 1999 n. L. 179, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva; Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea 16 giugno 2000, n. L. 143, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, ed in particolare quelle in ordine al potenziale produttivo; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, concernente le norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, che riguarda l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 3, che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di stabilire le relative modalita' e procedure per la concessione dei diritti di nuovi impianti di vigneto; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2025 dell'11 luglio 2000, concernente l'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo regionale, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA del 15 maggio 2001, n. 35, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 26 settembre 2001, che istituisce la riserva regionale dei diritti di reimpianto; Visto il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2007, n. 0313/Pres., recante «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalita' tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni della variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. Approvazione»; Considerato che il citato regolamento stabilisce, all'art. 16, che il Servizio competente determina, entro centoventi giorni dalla fine di ogni campagna viticola, l'entita' dei diritti che confluiscono nella riserva regionale e che l'assegnazione ai produttori dei predetti diritti e' disposta con delibera della Giunta regionale sulla base di apposito bando, nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le modalita' e l'eventuale prezzo di cessione; Atteso, in base alle risultanze dell'istruttoria tecnico - amministrativa del competente Servizio, che nella riserva regionale sono attualmente presenti diritti non utilizzati per una superficie complessiva di ettari 80.41.78; Ritenuto necessario procedere all'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva, disciplinando con apposito regolamento bando i criteri, le modalita' e il prezzo di cessione; Ritenuto necessario, inoltre, modificare il testo del comma 3, del citato art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/2007, prevedendo che l'assegnazione dei diritti sia disposta con decreto del direttore del Servizio competente, sulla base di apposito regolamento bando; Richiamata la normativa comunitaria e nazionale vigente, ai sensi della quale il produttore di una determinata superficie puo' procedere all'impianto di viti solo se in possesso di idonei diritti, e cioe' diritti di reimpianto propri o acquisiti da terzi oppure attribuiti dalla riserva regionale; Rilevato che nel territorio regionale, nell'ultimo decennio, la superficie vitata si e' incrementata anche a seguito dell'acquisto di diritti di reimpianto provenienti da altre regioni e che cio' ha permesso l'incremento produttivo e il miglioramento qualitativo della produzione complessiva regionale; Considerato, relativamente ad alcune autorizzazioni rilasciate nel periodo 1998- 2001, che, successivamente al rilascio delle stesse, sono emerse delle irregolarita' in ordine alla sussistenza dell'originario diritto di impianto commercializzato e utilizzato dai produttori; Ricordato che la conoscenza di tali irregolarita' e' avvenuta solo dopo che i produttori, debitamente autorizzati, avevano realizzato i relativi vigneti; Considerato che sono stati aperti i procedimenti di contestazione dei vigneti realizzati sulla base di attestazioni di cui e' stato accertata, da parte di altre pubbliche amministrazioni, l'insussistenza del diritto di provenienza, i quali, se completati, potranno portare, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999, all'estirpo di tutte le superfici piantate in carenza di idoneo titolo; Ritenuto che tale situazione arrecherebbe grave danno non solo ai produttori interessati, che si trovano nella situazione di avere effettuato un investimento autorizzato su un titolo all'apparenza idoneo, successivamente rivelatosi inesistente, con la conseguenza di dover estirpare vigneti di qualita', ma anche all'intero settore agricolo regionale, venendo compromesso lo sviluppo qualitativo delle produzioni provenienti da impianti di nuova generazione; Ritenuto, pertanto, che risponda al pubblico interesse che la Regione provveda alla vendita dei diritti della propria riserva con priorita' a favore di quei produttori che intendano sostituire il proprio precedente titolo soggetto a contestazione con uno idoneo a garantire la regolarita' dei vigneti gia' impiantati; Ritenuto di dover cedere i diritti a titolo preferenziale con la clausola espressa della risoluzione dell'assegnazione laddove il presupposto venga meno con l'accertamento, in sede di giudizio, della fondatezza del diritto contestato, il quale, in tale caso, confluira' nuovamente nella riserva regionale; Considerato che, una volta soddisfatti i produttori con diritti contestati, l'assegnazione degli eventuali diritti dalla riserva ancora disponibili potra' essere disposta a favore degli altri produttori richiedenti; Rilevato che, a tal fine, sara' stilata apposita graduatoria, con attribuzione dei seguenti punteggi: a) giovani produttori di eta' compresa fra i diciotto e quaranta anni, con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento: punti 12; b) produttori che si impegnano a esercitare i diritti assegnati nelle zone ricomprese nelle D.O.C. Colli Orientali del Friuli, Collio e Carso: punti 6; c) produttori che si impegnano a esercitare i diritti assegnati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: punti 4, e che, a parita' di condizioni, verra' data priorita' al richiedente con minore eta'; Ritenuto di prevedere, solo per tale ultima categoria di produttori, che la domanda, di assegnazione possa essere presentata per una superficie compresa tra 0,5 e 2 ettari, al fine di favorire la realizzazione di impianti congruamente dimensionati; Considerate le oscillazioni subite dal valore dei diritti di reimpianto sul libero mercato nell'arco temporale degli anni dal 2000 al 2007, e ritenuto di prendere in considerazione il valore di mercato attuale, pari a 6.000,00 euro/ettaro, come congruo corrispettivo da versare per l'acquisto dei diritti dalla riserva regionale; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Richiamato l'art. 75 della deliberazione della Giunta regionale n. 1348 del 15 giugno 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante la declaratoria delle funzioni del Servizio produzioni agricole della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, in materia di viticoltura; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; Visto lo statuto di autonomia; Su Conforme deliberazione della Giunta regionale n. 396 dell'11 febbraio 2008; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalita' e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY