(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 8 del 20 febbraio 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Visto  l'art. 48, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n.
18,  recante  «Norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela e la
qualita'  del  lavoro»,  ai sensi del quale i Piani di gestione delle
situazioni  di  grave  difficolta'  occupazionale  possono prevedere,
sulla  base del Programma triennale regionale di politica del lavoro,
i seguenti interventi:
    a)  concessione  di  incentivi  per  favorire  l'assunzione,  con
contratti  a  tempo  indeterminato,  anche  parziale,  di  lavoratori
disoccupati o a rischio di disoccupazione;
    b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
    c)  contributi  per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi
di riqualificazione;
    d)  misure  speciali,  in  via  sperimentale,  volte  a  favorire
l'inserimento  lavorativo  di  disoccupati  privi  di  ammortizzatori
sociali;
   Visto  l'art.  48,  comma  2, della legge regionale n. 18/2005, in
base  al  quale  gli  interventi  sopra  indicati  sono attuati dalle
Province in conformita' al regolamento regionale;
   Visto  il  Programma  triennale  regionale  di politica del lavoro
2006-2008,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta regionale 21
aprile 2006, n. 856;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n.
2892,  con  la  quale  e'  stato  approvato l'aggiornamento del sopra
citato Programma triennale;
   Visto  l'art.  79, comma 8, della legge regionale 18/2005, in base
al  quale fino al 31 dicembre 2006, a favore dei soggetti che abbiano
perso  il  posto  di lavoro a causa di una situazione riconosciuta di
grave  difficolta'  occupazionale,  ai  sensi  della  legge regionale
20/2003,  continuano  a  trovare applicazione i regolamenti regionali
disciplinanti  gli interventi di cui al capo II della legge regionale
n. 20/2003;
   Visto  il  «Regolamento  per  l'attuazione da parte delle Province
degli  interventi  previsti dai Piani di gestione delle situazioni di
grave  difficolta'  occupazionale  ai  sensi dell'art. 48 della legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la
tutela  e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del Presidente
della  Regione  7  agosto  2006,  n.  0237/Pres., come modificato dal
decreto  del  Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0193/Pres.»
di seguito denominato Regolamento;
   Visto  in  particolare  l'art. 2 del sopra citato Regolamento che,
nel  definire  i  soggetti  beneficiari degli interventi, non include
coloro  i  quali  abbiano  perso  il  posto  di lavoro a causa di una
situazione  riconosciuta di grave difficolta' occupazionale, ai sensi
della legge regionale n. 20/2003;
   Atteso che, pertanto, dal 1 gennaio 2007 a favore dei sopra citati
soggetti,  non  sono  attivi  strumenti di politica attiva del lavoro
mirati alla peculiare loro situazione;
   Ritenuto  di  includere  i  soggetti che abbiano perso il posto di
lavoro  a  causa  di una situazione riconosciuta di grave difficolta'
occupazionale,  ai  sensi  della  legge  regionale  n. 20/2003, fra i
beneficiari degli interventi previsti dal Regolamento;
   Ritenuto altresi':
    a)  in  conformita'  al  sopra citato aggiornamento del Programma
triennale regionale di politica del lavoro, di rimodulare l'ammontare
degli  incentivi  per le assunzioni e per le stabilizzazioni, al fine
di  rendere  piu'  agevole la ricollocazione lavorativa delle donne e
dei  soggetti  che  hanno gia' compiuto il quarantacinquesimo anno di
eta' coinvolti in situazioni di grave difficolta' occupazionale;
    b) di modificare gli articoli 4 e 14 del sopra citato Regolamento
al   fine   di   semplificare   la   concessione  dell'incentivo  per
l'autoimprenditorialita';
   Sentiti  il  Comitato  di  coordinamento  interistituzionale  e la
Commissione  regionale  per il lavoro, che nelle rispettive sedute di
data  27  novembre  2007  hanno  esaminato  lo  schema di regolamento
all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole previo
recepimento di alcune osservazioni;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n.
2997,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
regolamento   recante   «Ulteriori   modifiche   al  Regolamento  per
l'attuazione  da  parte  delle Province degli interventi previsti dai
Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale
ai  sensi  dell'art.  48  della  legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e la qualita' del
lavoro)  emanato  con  decreto  del Presidente della Regione 7 agosto
2006, n. 0237/Pres.»;
   Sentito  il Consiglio delle Autonomie locali, che nella seduta del
13  dicembre  2007 ha esaminato il testo del regolamento di cui sopra
esprimendo  sul  medesimo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b)
della  legge  regionale  9  gennaio  2006,  n.  1  (Principi  e norme
fondamentali   del   sistema   Regione   -   autonomie   locali   nel
Friuli-Venezia  Giulia),  parere  favorevole previo inserimento delle
seguenti modifiche:
    a) al comma 10 dell'art. 9 e' aumentato da euro 3.000 a euro 3500
l'ammontare del contributo per ogni anno di lavoro garantito a coloro
ai  quali  manchino  non  piu'  di cinque anni per la maturazione del
diritto al trattamento pensionistico;
    b) al fine del coordinamento formale del testo vengono introdotte
alcune modifiche all'art. 4 e all'art. 15;
   Sentita,  ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale
n.  18/2005,  la  competente Commissione del Consiglio regionale, che
nella seduta del 23 gennaio 2008 ha esaminato il regolamento allegato
al presente provvedimento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;
   Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
   Su  conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 222 del 1
febbraio 2008;
                              Decreta:
   1.  E'  approvato  il  regolamento recante «Ulteriori modifiche al
Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi
previsti  dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta'
occupazionale  ai  sensi  dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto
2005,  n.  18  (Norme  regionali  per  l'occupazione,  la tutela e la
qualita' del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione
7  agosto  2006,  n.  0237/Pres.»,  nel  testo  allegato  al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY