(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 20 febbraio 2008) IL PRESIDENTE Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale possono prevedere, sulla base del Programma triennale regionale di politica del lavoro, i seguenti interventi: a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione; b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese; c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione; d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali; Visto l'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, in base al quale gli interventi sopra indicati sono attuati dalle Province in conformita' al regolamento regionale; Visto il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856; Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 2892, con la quale e' stato approvato l'aggiornamento del sopra citato Programma triennale; Visto l'art. 79, comma 8, della legge regionale 18/2005, in base al quale fino al 31 dicembre 2006, a favore dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di una situazione riconosciuta di grave difficolta' occupazionale, ai sensi della legge regionale 20/2003, continuano a trovare applicazione i regolamenti regionali disciplinanti gli interventi di cui al capo II della legge regionale n. 20/2003; Visto il «Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0193/Pres.» di seguito denominato Regolamento; Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato Regolamento che, nel definire i soggetti beneficiari degli interventi, non include coloro i quali abbiano perso il posto di lavoro a causa di una situazione riconosciuta di grave difficolta' occupazionale, ai sensi della legge regionale n. 20/2003; Atteso che, pertanto, dal 1 gennaio 2007 a favore dei sopra citati soggetti, non sono attivi strumenti di politica attiva del lavoro mirati alla peculiare loro situazione; Ritenuto di includere i soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di una situazione riconosciuta di grave difficolta' occupazionale, ai sensi della legge regionale n. 20/2003, fra i beneficiari degli interventi previsti dal Regolamento; Ritenuto altresi': a) in conformita' al sopra citato aggiornamento del Programma triennale regionale di politica del lavoro, di rimodulare l'ammontare degli incentivi per le assunzioni e per le stabilizzazioni, al fine di rendere piu' agevole la ricollocazione lavorativa delle donne e dei soggetti che hanno gia' compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' coinvolti in situazioni di grave difficolta' occupazionale; b) di modificare gli articoli 4 e 14 del sopra citato Regolamento al fine di semplificare la concessione dell'incentivo per l'autoimprenditorialita'; Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 27 novembre 2007 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole previo recepimento di alcune osservazioni; Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2997, con la quale e' stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Ulteriori modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.»; Sentito il Consiglio delle Autonomie locali, che nella seduta del 13 dicembre 2007 ha esaminato il testo del regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole previo inserimento delle seguenti modifiche: a) al comma 10 dell'art. 9 e' aumentato da euro 3.000 a euro 3500 l'ammontare del contributo per ogni anno di lavoro garantito a coloro ai quali manchino non piu' di cinque anni per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico; b) al fine del coordinamento formale del testo vengono introdotte alcune modifiche all'art. 4 e all'art. 15; Sentita, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 18/2005, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 23 gennaio 2008 ha esaminato il regolamento allegato al presente provvedimento, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 222 del 1 febbraio 2008; Decreta: 1. E' approvato il regolamento recante «Ulteriori modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY