(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 5 marzo 2008) Si segnala che nel testo della legge regionale indicata in oggetto, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 del 2 gennaio 2008, si sono rilevati i seguenti errori materiali: all'art. 3, comma 89, lettera b), le parole «all'art. 16, comma 1, lettera c),», riportate a pag. 21, devono correttamente intendersi: «all'art. 16, comma 2, lettera c),»; all'art. 5, comma 115, le parole «per l'acquisto e la per la ristrutturazione», riportate a pag. 39, devono correttamente intendersi «per l'acquisto e per la ristrutturazione»; all'art. 5, il comma 127, riportato a pag. 40, deve intendersi cosi' sostituito: «127. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7 (Alienazione di immobili del patrimonio dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), come modificato dall'art. 32 della legge regionale n. 20/1992, e' sostituito dal seguente: "3. Il contratto di trasferimento di proprieta' deve contenere il divieto di adibire l'immobile a uso diverso da quello agricolo per il periodo di dieci anni."».