(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 13 del 26 marzo 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Visto  l'art.  1, comma 23 della legge regionale 28 dicembre 2007,
n.  30,  ai  sensi  del  quale ai comuni che dispongono una riduzione
delle   aliquote  relative  all'Imposta  comunale  sugli  immobili  o
all'Addizionale  comunale all'IRPEF, e la mantengono per un minimo di
un  triennio,  e'  assegnato  un contributo straordinario pari ad una
annualita' del minor introito conseguente alla riduzione;
   Visto il comma 24 del succitato art. 1, che prevede l'assegnazione
del  contributo  straordinario  nella  terza  annualita'  in  cui  e'
mantenuta la riduzione dell'aliquota;
   Evidenziato  che,  come previsto dal comma 25 del medesimo art. 1,
il   contributo   non  e'  assegnato  ai  comuni  che,  nel  triennio
considerato   determinino   aumenti   delle   aliquote   dell'ICI   o
dell'addizionale comunale all'IRPEF;
   Visti  anche  i commi 26 e 27 dell'art. 1 della legge regionale n.
30/2007,  che prevedono l'approvazione di un regolamento, da emanarsi
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, per
la  fissazione  dei  criteri per l'erogazione del fondo, ammontante a
5.000.000,00  per  l'anno  2010 e prevedono, in caso di insufficienza
dello  stanziamento,  la  riduzione  proporzionale delle assegnazioni
spettanti;
   Vista  la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2008, n.
111,  di  approvazione  preliminare  dei criteri e delle modalita' di
erogazione del contributo straordinario di cui sopra;
   Considerato  che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta
del  29  gennaio  2008,  ha  ritenuto di non esprimere l'intesa sulla
deliberazione  preliminare  di  cui sopra non condividendo le ragioni
che  hanno  indotto  il  Consiglio  regionale  ad  approvare,  con un
emendamento d'aula, la normativa relativa al contributo straordinario
di  cui  all'art. 1, comma 23 della legge regionale 28 dicembre 2007,
n. 30;
   Evidenziato   che  le  motivazioni  addotte  dal  Consiglio  delle
autonomie locali per la mancata espressione dell'intesa attengono non
al  testo  regolamentare  predisposto dalla Giunta, bensi' alla ratio
della normativa finanziaria di cui alla legge regionale n. 30/2007, e
alla  scelta  operata  dal  legislatore regionale di favorire, con il
contributo in parola, le Amministrazioni locali che fino ad ora hanno
tenuto  alte  le  aliquote e non, invece, quelle che da anni le hanno
gia'  ridotte  e  non  hanno  piu'  spazi  di  manovra  per ulteriori
riduzioni;
   Su  conforme deliberazione della Giunta regionale dell'11 febbraio
2008,  n.  357,  di  approvazione  definitiva  dei  criteri  e  delle
modalita'  di  erogazione  del contributo straordinario di cui sopra,
adottata  per  dare  comunque  attuazione  al  dettato  normativo che
rimanda  a  regolamento  la  definizione  dei criteri per accedere al
beneficio;
   Considerato  che  con  lettera  del 7 febbraio 2008 indirizzata al
Presidente  del  consiglio regionale sono state rassegnate le proprie
dimissioni  da  Presidente  della  Regione,  le  quali  sono divenute
efficaci  dal  12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al
Consiglio regionale;
   Considerato  altresi'  che,  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge  regionale  18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del
Presidente   della   Regione   e  della  Giunta  sono  prorogati  per
l'ordinaria   amministrazione,  fino  alla  proclamazione  del  nuovo
Presidente;
   Considerato  che l'adozione del presente provvedimento costituisce
mera esecuzione di una deliberazione approvata dalla Giunta regionale
nell'esercizio  dei  pieni  poteri,  e  quindi atto dovuto assumibile
anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;
   Viste  le  leggi regionali n. 31 e n. 32, entrambe del 28 dicembre
2007;
   Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;
                              Decreta:
   1.  E' approvato il regolamento di definizione dei criteri e delle
modalita'  per  l'assegnazione  del  contributo  straordinario di cui
all'art. 1, commi da 23 a 27, della legge regionale 28 dicembre 2007,
n.  30,  nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY