(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 24 del 19 febbraio 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle attivita' di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualita' della vita, ed allo scopo di assicurare ai cittadini che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attivita', di seguito denominate «pratiche bionaturali».