(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      24 del 19 febbraio 2008)
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  La  Regione  Emilia-Romagna,  nell'ambito  delle  attivita' di
promozione  e  conservazione  della  salute,  del  benessere  e della
migliore  qualita'  della  vita,  ed  allo  scopo  di  assicurare  ai
cittadini   che   intendono   accedere   a  pratiche  finalizzate  al
raggiungimento  del  benessere  un esercizio corretto e professionale
delle  stesse,  individua  con  la  presente  legge  le attivita', di
seguito denominate «pratiche bionaturali».