(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                    Adige n. 10 del 4 marzo 2008
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
            Modalita' di presentazione delle candidature

   1. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale
n. 30  novembre  1994,  n. 3, modificato dagli articoli 34 e 46 della
legge  regionale  n. 22 dicembre 2004, n. 7, le parole «rilasciato ai
sensi  dell'art.  18  del  decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio   1976,  n. 752,  come  sostituito  dall'art.  1  del  decreto
legislativo  1  agosto  1991,  n. 253»  sono  sostituite dalle parole
«rilasciato  ai  sensi  dell'art.  20-ter  del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  luglio  1976, n. 752 e successive modifiche ed
integrazioni,  oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione
di  .cui  all'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26  luglio 1976, n. 752, contenente una dichiarazione di appartenenza
o  di  aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del
mandato  elettorale.  Tale  dichiarazione, ovvero quanto indicato nel
certificato, e' irrevocabile per la durata della consiliatura.».