(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 4 marzo 2008 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modalita' di presentazione delle candidature 1. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 30 novembre 1994, n. 3, modificato dagli articoli 34 e 46 della legge regionale n. 22 dicembre 2004, n. 7, le parole «rilasciato ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 1 agosto 1991, n. 253» sono sostituite dalle parole «rilasciato ai sensi dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di .cui all'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione, ovvero quanto indicato nel certificato, e' irrevocabile per la durata della consiliatura.».