(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 12 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Al fine di armonizzare la normativa regionale in materia di appalti con la disciplina comunitaria e statale vigente, la presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere, fatta salva l'autonomia negoziale del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ai procedimenti disciplinati dalla presente legge, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato codice dei contratti pubblici. 3. I procedimenti contrattuali dai quali deriva un'entrata sono disciplinati dalla normativa regionale in materia di demanio e patrimonio regionale. 4. La presente legge disciplina, altresi', la tenuta degli atti in cui e' parte la Regione. 5. Sono comunque fatte salve le disposizioni della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualita' del lavoro) e della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualita' degli appalti e delle concessioni) e delle altre leggi regionali riguardanti l'ambito contrattuale pubblico, oltre alle norme comunitarie quando applicabili.