(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 11 dell'11 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed oggetto 1. La presente legge definisce le modalita' di erogazione dell'indennita' di residenza per disagiato servizio a favore dei titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici, come definiti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), al fine di assicurare sull'intero territorio regionale l'assistenza farmaceutica a tutela della salute della collettivita'.