(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n.
                       11 dell'11 marzo 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' ed oggetto

   1.   La  presente  legge  definisce  le  modalita'  di  erogazione
dell'indennita'  di  residenza  per  disagiato  servizio a favore dei
titolari,  direttori  responsabili  o  gestori provvisori di farmacie
rurali  e  di  dispensari  farmaceutici,  come definiti dalla legge 8
marzo  1968,  n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), al
fine  di  assicurare  sull'intero  territorio  regionale l'assistenza
farmaceutica a tutela della salute della collettivita'.